BEST PRACTICE – IA E DIRITTO D’AUTORE

BEST PRACTICE – IA E DIRITTO D’AUTORE

IA e diritto d’autore: serve (ancora) la creatività umana

Novità e conferme dalla Corte d’Appello del distretto di Washington D.C.

The Creativity Machine cannot be the recognized author of a copyrighted work because the Copyright Act of 1976 requires all eligible work to be authored in the first instance by a human being”. Così la Corte d’Appello del distretto di Washinghto D.C., ha confermato la posizione di netto rifiuto già espressa dallo U.S. Copyright Office, che ha respinto la richiesta di tutela autorale presentata dallo sviluppatore del sistema di AI generativa “Creative Machine”  in relazione all’opera d’arte visiva “A Recent Entrance to Paradise” creata dal sistema di intelligenza artificiale.

Lo sviluppatore del sistema “Creative Machine” l’aveva indicato come autore dell’opera visiva “A Recent Entrance to Paradise” nella domanda di registrazione presentata all’U.S. Copyright Office.

L’Ufficio ha rifiutato la tutela autorale all’opera, in ragione dell’assenza del requisito della paternità umana. Lo sviluppatore ha quindi richiesto una riesamina del provvedimento, sostenendo che il Copyright Act Statunitense non escluda in maniera esplicita che l’autore non possa che essere umano.

La decisione dell’Ufficio è stata confermata in quanto, sebbene il Copyright Act del 1976 non definisca espressamente il concetto di “autore”, molte sue disposizioni presuppongono in modo inequivocabile che si tratti di una persona fisica.

A tale proposito, la Corte ha richiamato numerose disposizioni del Copyright Act che fanno riferimento al fatto che sia necessario che l’autore dell’opera sia una persona umana ai fini della registrazione, tra queste, la capacità legale dell’autore di detenere una proprietà (17 U.S.C. § 201(a)), la durata della vita come parametro per la durata del diritto (17 U.S.C. § 302(a)). Inoltre, a sostegno di tale interpretazione, è stata richiamata anche la posizione storica della National Commission on New Thechnological Uses of Copyrighted Works, secondo la quale, le macchine non possono essere considerati titolari di diritto d’autore.

Come si è avuto modo di vedere in casi precedenti, non si tratta di una netta esclusione della tutelabilità delle opere create tramite l’uso di sistemi di AI, il requisito della paternità umana di un’opera d’ingegno non impedisce al Copyright Act di proteggere le opere generate tramite AI, a condizione che vi sia un sufficiente apporto creativo umano.

Tuttavia, se e in che misura le opere realizzate tramite AI meritino protezione, è una questione sulla quale è necessario che venga fatta chiarezza da parte del Legislatore.



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