ATTUALITÀ – I RIDER IN EUROPA

ATTUALITÀ – I RIDER IN EUROPA

Il complesso inquadramento giuridico dei rider in Europa

Un tema in evoluzione tra autonomia, subordinazione e impatto normativo.

Ogni giorno, milioni di utenti in Europa ordinano pasti tramite piattaforme digitali e, nel giro di pochi minuti, ricevono le consegne a domicilio. Tuttavia, al di là della comodità per i consumatori, resta aperta una questione centrale e tutt’altro che semplice: qual è lo status giuridico dei riders che effettuano le consegne?

Da anni, il dibattito si concentra sulla qualificazione del rapporto di lavoro sussistente tra i riders e le piattaforme: si tratta di lavoratori autonomi o dipendenti?

La distinzione non è puramente teorica, ma comporta rilevanti conseguenze in termini di tutele, obblighi contributivi e responsabilità.

Invero, il lavoratore subordinato opera sotto il controllo del datore di lavoro, che ne determina orari, modalità operative e retribuzione; al contrario, il lavoratore autonomo gode di una maggiore flessibilità organizzativa, assumendosi però i rischi dell’attività, spesso senza una copertura previdenziale adeguata.

Il problema nasce poiché l’attività lavorativa dei riders si colloca in una zona grigia.

Tali soggetti, invero, presentano, al contempo, alcuni tratti tipici della subordinazione (si pensi all’utilizzo di materiale messo a disposizione dal datore di lavoro e, in generale, alla loro sottoposizione al potere direttivo della piattaforma) e alcuni altri tipici del rapporto di lavoro autonomo (l’assenza di un orario di lavoro fisso, la possibilità di rifiutare gli incarichi, ecc.).

Nel tentativo di fare chiarezza, è recentemente intervenuta sul punto l’Unione Europea. Nell’ottobre 2024, infatti, è stata approvata una direttiva comunitaria finalizzata a combattere il fenomeno del false self-employment, prevedendo la possibilità di riclassificare alcuni lavoratori autonomi (tra cui i riders) come dipendenti, laddove ricorrano elementi di subordinazione.

Ciononostante, l’attuazione di tale direttiva richiede l’intervento delle legislazioni nazionali e non è affatto detto che ognuna riconosca la sussistenza (e prevalenza) dei tratti della subordinazione nell’attività lavorativa dei riders.

A titolo esemplificativo, si consideri che in Spagna, già nel 2021 (dunque ben prima dell’intervento dell’UE), è stata approvata una legge che stabilisce una presunzione legale di subordinazione tra riders e piattaforme di food delivery; in Francia, invece, la Corte di Cassazione ha storicamente ritenuto i riders alla stregua di lavoratori subordinati, tuttavia, una recente pronuncia della medesima Suprema Corte ha messo in crisi tale orientamento, accogliendo la tesi della subordinazione.

In Italia la situazione è piuttosto incerta e in continuo divenire.

Nel 2019 è stata introdotta una legge (la n. 128) che ha accordato specifiche tutele ai riders, prevedendo un salario orario minimo, l’indennità per lavoro notturno o festivo e una copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. Parimenti, alcuni assesti giurisprudenziali hanno implicitamente riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra riders e piattaforme: il Tribunale di Paleremo, ad esempio, nel novembre 2020 ha ordinato l’assunzione a tempo indeterminato di un rider di una nota piattaforma di food delivery, con applicazione del contratto collettivo del terziario e risarcimento per le differenze retributive.

Tuttavia, la situazione rimane piuttosto complessa, in quanto non sono mancate (e non mancheranno) pronunce giurisprudenziali che inquadrano nel lavoro autonomo l’attività lavorativa dei riders.

In conclusione, è possibile affermare che la questione inerente lo status giuridico dei riders resta aperta e in costante evoluzione. Mentre l’Unione Europea spinge per una maggiore protezione dei lavoratori delle piattaforme, resta da valutare l’impatto pratico di queste riforme, sia in termini occupazionali che di sostenibilità per il modello di business delle piattaforme.

Il presente articolo è stato redatto a quattro mani dal dott. Alessandro Cassese e da Emma Polossat, praticante dello Studio.



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