AGGIORNAMENTO – IL DIRITTO DEL SOCIO DI MINORANZA
- 22 Maggio 2025
- Posted by: Daniela Ghidelli
- Categoria: News

Il diritto del socio di minoranza alla consultazione dei documenti societari e il concetto di abuso
Al socio di una S.r.l. è sempre garantito il pieno diritto all’esame della documentazione societaria per avere notizie sulla gestione aziendale e valutare l’operato gestorio degli amministratori. A prescindere dunque dalla propria quota di capitale sociale, a ciascun socio è sempre garantito il diritto di ottenere le informazioni e i documenti necessari per valutare la gestione ed esercitare, in modo consapevole, i propri diritti sociali.
Il potere in questione si concretizza in particolare sia nel diritto all’informazione, che consente al socio di poter ottenere tutte le necessarie informazioni sull’andamento della gestione, sia nel diritto di consultazione in senso stretto di specifici documenti societari (anche per il tramite di professionisti di fiducia).
In taluni casi, il diritto di controllo del socio può anche essere meritevole di cautela d’urgenza, ad esempio quando la documentazione di cui viene richiesta la visione sia necessaria ai fini di una partecipazione informata ad un’assemblea convocata o da convocare a breve. In tal caso, non vi è neppure un numero minimo di istanze di accesso che occorre presentare prima di proporre un ricorso giudiziale.
Inoltre, come sancito dal Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, con ordinanza del 21 agosto scorso, non integra abuso del diritto ai sensi dell’articolo 2476, co. 2 del Codice civile la condotta del socio, quandanche scorretta o in malafede, consistente nella richiesta di accesso laddove non sia individuabile alcuno scopo diverso da quello di ottenere l’esibizione dei documenti che il socio ha diritto ad esaminare.
A prescindere dunque anche dalla qualificazione ex se della condotta del socio, quest’ultimo ha sempre il diritto di accesso alla documentazione societaria, dovendosi configurare come abusiva la sola condotta in forza della quale, tramite l’accesso stesso, il socio intenda perseguire una finalità diversa da quella per la quale il diritto di consultazione è riconosciuto e tutelato, come ad esempio l’ottenimento di vantaggi indebiti attraverso l’esercizio del diritto di accesso.