Vizi del bene acquistato: quali rimedi a tutela dell’acquirente – consumatore?

La disciplina consumeristica riserva al consumatore ampie tutele nella conclusione di contratti di compravendita con le imprese. Tuttavia, il legislatore quando si tratta di vizi della cosa venduta, in ossequio al principio di conservazione del contratto, ha previsto rimedi primari e secondari a tutela del consumatore, lasciando la scelta del rimedio alla discrezionalità purché ne rispetti l’ordine gerarchico.

Infatti, nel caso in cui il bene venduto presenti dei vizi, l’acquirente può chiedere la sostituzione ovvero la riparazione del bene, e qualora ciò non fosse possibile, ovvero fosse manifestamente oneroso, solo allora è legittimato ad avvalersi dei cd. rimedi secondari. Ebbene la Cassazione, con l’ordinanza n. 25417 del 26 agosto 2022, ha ribadito che nel caso in cui la riparazione non abbia eliminato il vizio, il consumatore può legittimamente richiedere la risoluzione del contratto.



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