TRUST IMMOBILIARE E TRASCRIZIONE
- 22 Luglio 2026
- Posted by: Alessandro Cassese
- Categoria: News

Il Tribunale di Modena chiarisce i requisiti di forma
Il Trust continua a rappresentare uno degli strumenti più efficaci per la pianificazione patrimoniale, familiare e successoria. Nonostante il crescente utilizzo nella prassi professionale, il suo inquadramento nell’ordinamento italiano continua a sollevare questioni interpretative, soprattutto con riguardo alla pubblicità immobiliare.
Su questo tema è intervenuto il decreto del Tribunale di Modena del 30 dicembre 2025, destinato ad assumere particolare rilievo per notai, avvocati e professionisti del wealth planning. La pronuncia affronta una questione pratica di grande interesse: quale forma deve rivestire l’atto istitutivo di un Trust affinché possa essere trascritto nei registri immobiliari?
La vicenda trae origine dal rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere un Trust istituito mediante scrittura privata autenticata da un notaio estero, munita di apostille e successivamente depositata presso un notaio italiano. Secondo il Conservatore, la trascrizione avrebbe richiesto necessariamente un atto pubblico, richiamando la disciplina prevista dall’art. 2645-ter c.c. in materia di vincoli di destinazione.
Il Tribunale di Modena ha accolto il ricorso, respingendo integralmente tale impostazione.
Il punto centrale della decisione consiste nell’affermazione che il Trust non può essere assimilato al negozio di destinazione disciplinato dall’art. 2645-ter c.c. Sebbene i due istituti presentino alcuni profili di contatto, perseguendo entrambi finalità di segregazione patrimoniale, essi hanno struttura, funzione ed effetti profondamente differenti.
Il Trust trova infatti il proprio fondamento nella Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia con la legge n. 364 del 1989, che ne disciplina il riconoscimento nel nostro ordinamento. La trascrizione degli immobili conferiti in Trust deve quindi essere ricondotta all’art. 12 della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 2657 c.c., e non alla disciplina dettata per i negozi di destinazione.
La distinzione non è soltanto teorica, ma produce rilevanti conseguenze operative.
Se fosse condivisa la tesi del Conservatore, ogni Trust avente ad oggetto beni immobili dovrebbe necessariamente essere costituito mediante atto pubblico. Il Tribunale giunge invece alla conclusione opposta: essendo applicabile l’art. 2657 c.c., è sufficiente una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, purché l’atto sia valido secondo la legge regolatrice del Trust e soddisfi i requisiti richiesti per il suo riconoscimento nell’ordinamento italiano.
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai sempre più attento a preservare l’autonomia dell’istituto del Trust rispetto alle figure tipiche previste dal codice civile.
In particolare, il Tribunale richiama l’insegnamento della Corte di Cassazione, che già nel 2019 aveva evidenziato come Trust e vincoli di destinazione costituiscano istituti soltanto analoghi, ma non sovrapponibili. L’errore interpretativo consiste proprio nel ritenere che ogni fenomeno di segregazione patrimoniale debba necessariamente essere ricondotto all’art. 2645-ter c.c.
Le differenze tra i due istituti, infatti, sono numerose.
Nel Trust assume rilievo la figura del trustee, che acquista la titolarità dei beni amministrandoli nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo indicato dal disponente. I beni conferiti rimangono segregati sia rispetto al patrimonio personale del trustee sia rispetto a quello del disponente, realizzando una separazione patrimoniale particolarmente intensa.
Il vincolo di destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c. presenta invece una struttura differente. Non presuppone necessariamente il trasferimento della proprietà, non contempla la figura del trustee ed è soggetto a limiti oggettivi e temporali che non trovano corrispondenza nella disciplina del Trust.
È dunque coerente, secondo il Tribunale, che anche il regime della pubblicità immobiliare segua la disciplina propria del Trust e non quella prevista per un istituto diverso.
La decisione assume particolare rilievo anche sotto il profilo pratico.
Negli ultimi anni non sono mancati orientamenti contrastanti, sia da parte degli uffici della Conservatoria sia nella giurisprudenza di merito, con inevitabili ricadute sull’operatività degli strumenti di pianificazione patrimoniale. Il decreto modenese contribuisce a rafforzare quell’indirizzo interpretativo che riconosce piena autonomia al Trust e ne valorizza la disciplina internazionale, evitando improprie sovrapposizioni con gli istituti codicistici.
Naturalmente, la pronuncia non esaurisce il dibattito. Trattandosi di una decisione di merito, sarà opportuno attendere un nuovo intervento della Corte di Cassazione che consolidi definitivamente l’orientamento.




