Opinione

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Il Divieto di Assistenza Finanziaria alla Prova delle c.d. Operazioni “Baciate

La legge, all’art. 2358 c.c., vieta alle società di accordare prestiti e/o fornire garanzie a soci e/o terzi per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, se non al verificarsi di stringenti e tassative condizioni.

In altre parole, le società, di regola,  non possono finanziare l’ingresso di terzi nella compagine sociale tramite l’utilizzo delle proprie sostanze. 

La ratio di tale divieto risiede nei rischi insiti a tale pratica.

Sotto un primo punto di vista, gli amministratori potrebbero infatti abusare dell’istituto e indurre la società a concedere prestiti e/o fornire garanzie a soci o terzi disposti a sostenere la loro posizione; sotto un altro punto di vista, invece, l’assistenza finanziaria potrebbe condurre ad un “annacquamento del capitale sociale”: parte di esso risulterebbe infatti “coperta” da azioni della società stessa.

L’operatività di tale divieto è stata lungamente saggiata dalla giurisprudenza con riferimento alla prassi, piuttosto diffusa presso certi istituti di credito, di concedere credito a determinati soggetti a patto che quest’ultimi sottoscrivessero contestualmente delle azioni dell’istituto stesso.

Tali pratiche, che hanno comunemente preso il nome di “operazioni baciate” (proprio a sottolineare lo strettissimo rapporto sussistente tra la concessione del credito e la sottoscrizione degli strumenti finanziari), sono state messe al bando dalla giurisprudenza, la quale ha stabilito che esse mirano ad aggirare il divieto di cui all’art. 2358 c.c., dal momento che consentono all’istituto di credito di fornire al soggetto finanziato i mezzi necessari per sottoscrivere le proprie azioni senza rispettare le condizioni di cui alla citata norma.

Di recente, tuttavia, la giurisprudenza di merito ha fatto uno step ulteriore.

Essa, infatti, mai si era spinta fino a dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento e di sottoscrizione delle azioni. Il Tribunale di Venezia, tuttavia, ha recentemente pronunciato l’invalidità per nullità virtuale dei “contratti collegati sottoscritti dagli attori con la Banca, tramite la quale avevano concluso plurime operazioni di investimento in prodotti finanziari collegate a parallele concessioni di credito da parte del medesimo istituto, ritenendole operazioni c.d. “baciate” (Trib. Venezia, 24 giugno 2022, n. 1220).

Tale sentenza, dunque, ha esplicitamente riconosciuto il carattere imperativo e inderogabile del divieto di cui all’art. 2358 c.c., attribuendo ad esso ancora più importanza e rilevanza.

Si tratta di una fondamentale presa di posizione della giurisprudenza, assai coerente con lo spirito dell’art. 2358 c.c. Sebbene, infatti, la norma non preveda testualmente la nullità delle operazioni realizzate in violazione o elusione del divieto ivi previsto, il tenore letterale e gli interessi che mira a tutelare rendono ben evidente il carattere imperativo della stessa. 



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