Nullità della clausola di scelta del foro inserita nelle condizioni generali

Recentemente le Sezioni Unire si sono pronunciate sulla validità di una clausola di scelta del foro e della legge applicabile contenuta all’interno delle Condizioni generali di contratto internazionale di appalto tra una società italiana e una società francese.

Segnatamente, il contratto indicava come foro competente quello francese e l’applicazione della legge d’oltralpe in luogo a quella italiana. Tuttavia, la società italiana, ha convenuto in giudizio la società francese per un risarcimento del danno, incardinando la causa dinnanzi al giudice italiano e non a quello francese come risultava genericamente indicato nelle Condizioni generali allegate al contratto.

La società francese ha subito eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, oltre all’applicazione della legge francese, stante la presenza della clausola.

Tuttavia, l’eccezione sollevata è stata rigettata confermando quindi  la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 25 Reg. (UE) n. 1215/2012,  dichiarando così la nullità della clausola di scelta del foro contenuta nelle condizioni generali di contratto perché semplicemente allegate all’accordo e prive di firma, in quanto la “mera indicazione nell’indice del capitolo recante condizioni generali di contratto, seppure  congiunto materialmente al contratto, non può farsi discendere che la clausola di proroga abbia costituito oggetto di specifica pattuizione negoziale delle parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso.” così da rispettare la garanzia di consapevole adesione da parte del contraente che non l’ha predisposta.  

Sentenza gentilmente segnalata dall’avv. Maura Alessandri.



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