- 22 Novembre 2022
- Posted by: Erika Conforti
- Categoria: News

In cosa consiste la contraffazione?
Ai sensi dell’art. 20 del Codice della proprietà industriale, la registrazione del marchio quale segno distintivo conferisce al titolare il diritto di farne un uso esclusivo, quindi vietare a terzi di fare uso di un segno identico o simile al proprio, per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini a quelli rivendicati.
La contraffazione è un illecito. Può essere presunta in caso di identità tra marchi, mentre, nel caso in cui vi sia solo una similitudine tra segni, per potersi integrare l’illecito di contraffazione occorre provare che, a causa della somiglianza, sussiste anche un rischio di confusione fra i prodotti o i servizi contrassegnati con il marchio e quelli cui è apposto il segno contraffatto, facendo così credere al consumatore che il prodotto abbia una determinata provenienza e/o fattura, rassicurato dalla presenza del segno distintivo.
Pertanto, l’ uso fatto del marchio altrui se fatto senza giusta causa, traendo quindi indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio costituisce un presupposto per la ricorrenza dell’illecito.
L’uso del marchio sui modellini in miniatura di autoveicoli é illecito?
Secondo la Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla configurabilità dell’illecito con riguardo ad una controversia tra un produttore di modellini di autovetture d’epoca e di autocarrozze, e la società automobilistica titolare dei marchi riprodotti sui modellini, ha riconosciuto che l’uso fatto del marchio automobilistico da parte del produttore di modellini non configura l’illecito di contraffazione.
Questo perché l’uso del marchio da parte del terzo è stato fatto al solo scopo di fornire una riproduzione fedele dei veicoli originari, senza in alcun modo voler attribuire ai propri prodotti caratteristiche proprie dei prodotti contraddistinti dal marchio riprodotto. Il siffatto uso del marchio è infatti meramente decorativo e non descrittivo e/o distintivo.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 32408 del 3 novembre 2022