L’estensione territoriale degli obblighi di deindicizzazione del Garante privacy.  

Il diritto all’oblio fa parte dei diritti della personalità, diritti inviolabili, indisponibili, imprescrittibili, spettanti all’essere umano in quanto tale.

Si tratta del diritto ad essere dimenticati, riconosciuto dall’ordinamento qualora la reperibilità di una determinata informazione online non sia più necessaria per cronaca ovvero quando fornisce un’immagine non più veritiera dell’interessato.

In merito al rispetto del diritto all’oblio dell’interessato si è recentemente pronunciata al Corte di cassazione con l’ordinanza del 24 novembre 2022, n. 34658/2022, a seguito del ricorso proposto dall’Autorità garante per il trattamento dei dati personali contro Google Llc, Google Italy S.r.l. per aver compromesso il diritto all’oblio di un privato, rendendo reperibili online informazioni riguardanti un suo coinvolto in vicende giudiziarie ormai archiviate.

Nell’ordinanza è possibile leggere l’importante principio in base al quale “in tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all’interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all’identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell’individuo, ai sensi dell’art.  3 Cost. comma 1 e dell’art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto “diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione”.



Lascia un commento