La legittimazione passiva nel supercondominio  

Secondo un recente arresto della Corte di Cassazione, in caso di azione per il recupero di contributi relativi ai beni comuni di un supercondominio, la legittimazione passiva spetta ai singoli condòmini partecipanti e non ai condomìni.

Con l’ordinanza n. 22954 del 22 luglio 2022, la Corte ha infatti affermato che in caso di morosità al pagamento delle spese per il mantenimento della comunione, l’amministratore del supercondominio può recuperare il dovuto dai singoli condòmini degli edifici, in quanto titolari pro quota sulle parti comuni.

Il supercondominio è una figura ibrida alla quale si applicano le norme specifiche introdotte dalla legge n. 220/2012 e quelle del condominio ordinario, quando compatibili. Si tratta di una comunione qualificata legata da un vincolo funzionale tra parti comuni a più edifici  e si applicano nel caso in cui più unità immobiliari o edifici abbiano parti comuni. Pertanto, a ciascun condòmino dei singoli fabbricati compete pro quota la titolarità sulle parti comuni quindi l’obbligo di contribuzione al loro mantenimento. 



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