Approfondimento

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La conversione del pignoramento: uno strumento utile

È circostanza più comune di quanto si pensi dover ricorrere a strumenti per liberare un immobile da un vicolo pignoratizio.


Difatti, effettuare una ricerca per sapere se il proprio debitore ha la proprietà di un immobile è particolarmente semplice e veloce, dato che è sufficiente effettuare una visura catastale per soggetto, indicandone il codice fiscale, per sapere se quest’ultimo detiene la proprietà di un immobile.
Una volta individuato l’immobile, è unicamente necessario dar prova del proprio titolo di credito (ad esempio, un decreto ingiuntivo esecutivo) affinché possa essere trascritta l’iscrizione e al pari viene poi trascritto l’atto di pignoramento immobiliare.


È dunque utile conoscere gli strumenti che possono in concreto mettere al riparo l’immobile dalla vendita forzata e permettere al debitore di mantenerne la proprietà.
Ci si riferisce in particolare allo strumento della conversione del pignoramento, prevista dall’art. 495 c.p.c., in base al quale, prima che sia disposta dal giudice la vendita o l’assegnazione del bene (nel nostro caso) immobile, il debitore può chiedere che il pignoramento sia convertito in dazione di denaro.
Detto strumento è di pacifica utilità: tramite il versamento del minor importo di 1/6 del debito risultante dall’atto di precetto, infatti, il debitore può “congelare” il processo esecutivo fintanto che il restante importo non venga saldato tramite pagamenti mensili.


Per aiutare il debitore a mantenere la proprietà del proprio bene, il legislatore ha stabilito che il restante debito possa essere ripagato in un numero massimo di 48 rate (si tratta quindi di quattro anni).
L’istanza di conversione del pignoramento è inoltre un atto alquanto semplice da attuare: è infatti sufficiente rivolgersi alla Cancelleria del Tribunale competente, ottenere le indicazioni circa l’istituto di credito individuato come abilitato dal medesimo Tribunale e aprire un conto corrente intestato alla procedura esecutiva, ove effettuare tramite bonifico bancario on-line il versamento dell’importo di 1/6 del credito precettato.


Effettuato il pagamento, il difensore di fiducia dovrà redigere e depositare l’istanza nel fascicolo telematico indicando il numero di rate che il proprio cliente vorrebbe ottenere ed il Giudice, alla prima udienza utile, valuterà l’istanza e stabilirà le rate che riterrà opportuno concedere.
Una volta terminato il piano rateale, e dunque ripagato il debito, il Giudice dichiarerà l’estinzione del procedimento, ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.



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