La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2331 del 25 gennaio 2023, ha statuito che l’accertamento anche solo meramente incidentale della violazione del diritto d’autore, rende la controversia di competenza della Sezione Imprese.

La vicenda trae origine dalla sospensione – asseritamente priva di motivazione – di alcuni canali YouTube di privati tramite i quali  veniva pubblicato illegittimamente materiale coperto da diritto d’autore, segnatamente opere cinematografiche.

I titolari dei canali hanno quindi convenuto in giudizio YouTube LLC, Google Ireland Limited e Google Italy s.r.l., chiedendone la riattivazione.

Le Società costituendosi hanno eccepito in via preliminare l’incompetenza del giudice adito in favore della sezione specializzata in materia di impresa dello stesso Tribunale competente per territorio in quanto, in via incidentale era necessario dirimere la questione della violazione del diritto d’autore da parte degli attori. Ragione, del resto, alla base della sospensione dei canali de qua.

Benché infatti l’atto introduttivo facesse riferimento alla materia autorale, gli attori non avevano incardinato le controversie dinnanzi alla Sezione specializzata.

Il D.Lgs. 168 del 2003, art. 3, comma 1, stabilisce che le Sezioni specializzate sono competenti in tutti quei procedimenti che concernono il diritto d’autore e le controversie in materia di diritto industriale. La competenza specialistica ricorre non solo nei casi in cui l’oggetto della controversia rientri tra quelli di cui sopra, ma ricorre altresì quando vi siano ragioni di connessione con tali materie. Tra le ragioni di connessione rientra in particolare quella della pregiudizialità tecnica. Pertanto, la Corte non ha potuto fare altro se non ribadire che

la necessità di un accertamento incidentale della violazione dei diritti d’autore, quale questione tecnicamente pregiudiziale, costituisce ragione di connessione rilevante ai fini dell’attrazione della controversia principale alla competenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa.”

rigettando così il ricorso affermando la competenza della Sezione specializzata del tribunale territorialmente competente.



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