Curiosità

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La Corte di Cassazione sulla protezione della (DOP) “Pecorino Sardo”

Con l’ordinanza n. 20927 del 26 luglio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di tutela delle DOP, etichettatura e “somiglianza concettuale” rigettando il riscorso di un’azienda casearia. 

La questione trae origine da un’ordinanza con cui il Ministero delle Politiche Agricole aveva ingiunto all’azienda casearia “F.lli P” il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per aver commercializzato un formaggio chiamato “Pastore del Tirso” la cui etichetta includeva riferimenti geografici e visivi considerati evocativi della DOP “Pecorino Sardo”, in violazione dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n.279 del 2004. 

In particolare, l’etichetta che riportava chiaramente il nome “sardo” e la rappresentazione visiva di un pastore in costume tradizionale posizionato accanto ad un gregge vicino a un nuraghe e lo stemma dei Quattro Mori rafforzavano l’associazione con la regione di origine del Pecorino Sardo DOP. 

L’azienda “F.lli P.” ha dapprima proposto opposizione avverso la sanzione contestato questa decisione davanti al Tribunale delle Imprese di Cagliari, sostenendo che il formaggio fosse comunque prodotto con latte di pecora sardo. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, argomentando che non fosse rilevante l’origine del latte impiegato nella produzione in quanto ciò che risulta idoneo a confondere il consumatore è l’evocazione alla DOP attraverso l’uso del termine “sardo”. Alla stessa conclusione è poi giunta anche la Corte d’Appello di Cagliari secondo cui il termine “sardo”, costituendo la denominazione d’origine della DOP “Pecorino sardo”, “serve a designarlo tramite il collegamento con la regione di produzione, che ne determina le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono una DOP […] L’accostamento, pressoché con i medesimi caratteri ed evidenziata con il colore verde (lo stesso del marchio DOP), dell’aggettivazione geografica sardo (facente parte del marchio della società F.lli P.) con l’espressione generica formaggio pecorino da tavola, determina un’immediata associazione concettuale con il pecorino sardo DOP”. 

La controversia è stata quindi portata fino in Corte di Cassazione, la quale nel luglio 2024 ha rigettato il ricorso della società casearia. La Suprema Corte ha sottolineato che il Regolamento CE n. 510/2006, applicabile in materia di protezione delle DOP, tutela le denominazioni d’origine contro qualsiasi “usurpazione, imitazione o evocazione”. Nella sua analisi, la Corte ha valutato la somiglianza tra i due prodotti sotto i profili visivo, grafico, fonetico e concettuale, concludendo che l’etichetta del “Pastore del Tirso” fosse idonea a indurre in errore il consumatore medio portandolo quindi a  confondere il prodotto con il Pecorino Sardo DOP. 

La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza europea in materia di DOP, in particolare alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza 26 febbraio 2008, in C-132/05 relativa al noto caso “Parmigiano Reggiano” – “Parmesan”, che ha introdotto il concetto di “somiglianza concettuale” ripreso poi successivamente in più occasioni sia a livello europeo sia nazionale.  

In conclusione, la Corte di Cassazione ha quindi ribadito che l’uso improprio di riferimenti geografici e visivi che richiamano una DOP può costituire un’evocazione indebita, anche se il prodotto in questione è realizzato con ingredienti provenienti dalla stessa regione della DOP protetta.  



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