Impugnazione delle Delibere: Chi è il Legittimato Passivo?

Impugnazione delle Delibere: Chi è il Legittimato Passivo?

Attualità – L’impugnazione della delibera assembleare: la recente conferma in merito alla legittimazione passiva

Capita più spesso di quanto si possa immaginare che i soci di una società si trovino in disaccordo, oltre che per motivi legati all’andamento della società, per una controversia personale, di qualsivoglia natura.

È proprio in queste occasioni che viene utilizzato lo strumento dell’impugnazione della delibera assembleare che, infatti, formalmente può essere adottata per tutte le “deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo” (art. 2377, co. 2 c.c.)

In questo modo, si intende contestare formalmente la delibera assunta dall’assemblea, radicando un giudizio avanti al Tribunale territorialmente competente, vale a dire quello del luogo in cui ha sede la società.

È necessaria però un’accortezza, vale a dire individuare esattamente il legittimato passivo, vale a dire il soggetto che, in giudizio, può essere chiamato a rispondere dell’errata deliberazione.

Ed infatti, una recente sentenza di merito ha confermato l’ormai consolidato l’orientamento interpretativo secondo cui, nei giudizi di impugnazione avverso le delibere assembleari, legittimata passiva è esclusivamente la società, alla quale è oggettivamente imputata la manifestazione di volontà espressa dall’assemblea dei soci (Tribunale di Milano, decreto 1°agosto 2024, n. 2410, in Giurisprudenza delle Imprese).

Alcun dubbio potrà, dunque, aversi in merito alla carenza di legittimazione passiva in capo ai soci della società, i quali dovranno essere estromessi dal giudizio, con diritto peraltro alla rifusione delle spese di lite (ibidem).

In conclusione, è sempre opportuno rivolgersi ad un professionista che, messe da parte le animosità dei soci, instauri correttamente il contraddittorio fra le parti.



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