Opinione
- 24 Marzo 2024
- Posted by: Francesca Zappa
- Categoria: News

Il punto mediazione, i primi riflessi della riforma della giustizia in tema di spese di mediazione
Il punto mediazione: i primi riflessi della riforma della giustizia in tema di spese di mediazione.
Come ormai noto, nel corso del 2023 il panorama della giustizia civile italiana ha subito diverse modifiche sostanziali, e ciò grazie alla cosiddetta Riforma Cartabia.
Fra la moltitudine di stravolgimenti apportati, il legislatore ha anche avuto modo di integrare e ampliare le applicazioni dell’istituto della mediazione civile e commerciale, e ciò anche per il tramite del d.lgs. 149/2022 che ha introdotto importanti modifiche al d.lgs. 28/2010.
In particolare, sono state ampliate le materie soggette a condizione di procedibilità e, quindi, alla mediazione obbligatoria: si tratta ora di ben venti materie.
La novità riguarda l’ampliamento dell’applicazione del predetto istituto alle azioni relative a controversie in materia di associazione in partecipazione, contratti di consorzio, contratti di franchising, contratti d’opera, contratti di rete, contratti di somministrazione, contratti di subfornitura e società di persone.
Anche da una prima lettura, non può che apparire evidente come il tema delle spese per la mediazione obbligatoria sia un tema più che mai attuale, dato che è una (ulteriore) voce di spesa da tenere in conto per poter agire in giudizio con riferimento alla maggior parte delle materie che occupano le aule dei tribunali italiani.
Al riguardo, la Giurisprudenza di merito ha già avuto modo di esprimersi e, ad avviso di chi scrive, l’impostazione è meritevole di accoglimento.
Ed infatti, il Tribunale di Grosseto con sentenza n. 140/2024 del 17 febbraio 2024 ha espressamente affermato come “le spese della fase di mediazione obbligatoria comunque esborsi del presente giudizio, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso”, condannando la parte soccombente al pagamento anche delle spese legali sostenute per la mediazione obbligatoria esperita.
Si sta dunque assistendo ad una progressiva comprensione del fatto che, sebbene si tratti di una fase precedente al giudizio, la mediazione è un passaggio obbligatorio e meritevole di tutela, anche e soprattutto economica.
È infatti auspicabile per chi scrive che la parte vittoriosa in giudizio possa ottenere il soddisfacimento non solo delle proprie pretese e delle spese legali legate al procedimento, ma anche per tutto quanto concerne la materia del contendere e, in definitiva, delle spese per la mediazione.
Solo in questo modo, infatti, è possibile realizzare una tutela concreta e totale dei diritti lesi.