Approfondimento

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Il piano di ammortamento alla francese e l’anatocismo.

Con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la legittimità del piano di ammortamento alla francese, ponendo definitivamente fine ai dubbi di quanti ritenevano che tale modalità di calcolo delle rate di un mutuo bancario fosse illegittima e potesse, così, determinare la nullità del rapporto contrattuale.

L’ammortamento alla francese rappresenta una metodologia di rimborso dei contratti di finanziamento, attraverso il quale l’importo mutuato viene restituito attraverso rate di importo predeterminato, fisso e costante nel tempo.

La peculiarità di tale istituto è che le suddette rate sono costanti solo nell’importo, non anche nella composizione: invero, con le prime rate si versa una quota maggiore di interessi e minore di capitale; nel tempo, la quota di interessi decresce e si incrementa viceversa quella di capitale.

All’interno delle singole rate che il mutuatario si trova a corrispondere, dunque, varia la quota dovuta per il capitale prestato e la quota di interessi corrispettivi.

Tale struttura del piano di ammortamento alla francese aveva portato alcuni a ritenere che l’istituto in esame fosse contrario alla norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., il quale vieta la pratica dell’anatocismo (ovvero, la produzione di interessi sugli interessi scaduti).

Invero tale modalità di restituzione del finanziamento è solitamente più onerosa delle altre.

La sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 nega tale ricostruzione, sostenuta a singhiozzo dalla giurisprudenza minoritaria. La Suprema Corte nella propria pronuncia, invero, afferma come nel piano di ammortamento alla francese il mutuatario si obblighi a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull’intero capitale erogato e, via via, sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante e l’ammontare della quota interessi.

Dunque, il pagamento degli interessi operato con ciascuna rata estingue integralmente, mese per mese, il debito per interessi maturato sino alla data del pagamento: conseguentemente, gli interessi corrisposti con la rata successiva non possono che essere calcolati, esclusivamente, sul debito residuo in linea capitale.

Stante quanto sopra, è evidente che il piano di ammortamento alla francese, ricostruito in tali termini, non violi minimamente il dettato codicistico dell’art. 1283 c.c., realizzando la fattispecie dell’anatocismo. 



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