Attualità
- 19 Luglio 2024
- Posted by: Erika Conforti
- Categoria: News

Il Diritto di Ciascun Condomino di Utilizzare la Cosa Comune
La gestione delle parti comuni all’interno di un condominio è spesso fonte di discussioni e controversie. Comprendere i diritti di ciascun condomino nell’uso delle cose comuni è essenziale per mantenere l’armonia e la coesione tra i residenti. Ai sensi dell’art. 1102 codice civile, i condomini possono servirsi della cosa comune a condizione che “non ne alterino la destinazione e non ne impediscano agli altri il pari uso”.
Quest’uso paritetico riconosciuto a ciascuno dei condomini non si configura come un uso identico da parte di tutti, risultando sufficiente che agli altri partecipanti non sia impedito di usarlo allo stesso modo per soddisfare le proprie esigenze.
La disciplina delle cose comuni in un condominio ha radici storiche profonde. Il codice civile italiano, entrato in vigore nel 1942, ha ereditato e adattato principi giuridici già presenti nel codice civile del Regno d’Italia del 1865, i quali a loro volta si rifacevano al diritto romano. Nel tempo, la giurisprudenza e le riforme legislative hanno contribuito a chiarire e adattare queste norme alle esigenze moderne, culminando in modifiche significative, come quelle apportate dalla Legge n. 220 del 2012, conosciuta come “Riforma del condominio”.
Ad esempio, un recente caso ha visto un condomino desiderare l’installazione di un impianto di condizionamento sulle parti comuni del palazzo. Grazie alle disposizioni dell’art. 1102, è stato possibile procedere con l’installazione senza alterare la destinazione d’uso e rispettando i diritti degli altri condomini. Questo ha dimostrato come la legge può essere applicata per risolvere controversie comuni nel contesto condominiale.
Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 17975 del 1° luglio 2024, chiarendo che un condomino può procedere al montaggio di impianti di condizionamento sulle parti comuni purché questo non comporti un cambio della destinazione d’uso. Nell’ordinanza, la Corte ha stabilito che, ai sensi dell’art. 1120 codice civile, l’installazione sulle parti comuni di un impianto di condizionamento a servizio di una unità immobiliare, se non presuppone la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino senza la preventiva richiesta di autorizzazione da parte del Condominio, purché “l’installazione non comporti una significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune ovvero non alteri il decoro architettonico dell’edificio”.
Nel caso in cui l’autorizzazione dovesse essere negata, questa presupporrebbe l’esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino che intende eseguire l’installazione. In particolare, nel caso di specie, il condomino contestava che l’obbligo di preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale vigesse, in base al regolamento condominiale, solo per l’installazione di impianti di condizionamento per i soli titolari di locali commerciali e non per quelli ad uso di civile abitazione.
Prima di intraprendere qualsiasi modifica o installazione, è consigliabile consultare il regolamento condominiale e, se necessario, richiedere un parere legale. Inoltre, è sempre utile comunicare con gli altri condomini per evitare malintesi e potenziali conflitti. È fondamentale verificare preventivamente eventuali limitazioni previste dai singoli regolamenti condominiali e assicurarsi che l’installazione dell’unità esterna del condizionatore in facciata non impedisca ad esempio agli altri condomini di installarne uno simile.
In conclusione, la gestione delle parti comuni continuerà ad essere un tema centrale nella vita condominiale. È fondamentale che i condomini siano informati sui propri diritti e doveri per garantire una convivenza armoniosa e rispettosa delle normative vigenti. Le future evoluzioni legislative e giurisprudenziali dovranno continuare a bilanciare gli interessi della continuità aziendale con la tutela della riservatezza degli interessati, mantenendo sempre chiari i principi di minimizzazione e proporzionalità rispetto ai trattamenti dei dati personali effettuati.