Gig Economy: Nuova Direttiva UE
- 13 Novembre 2024
- Posted by: Erika Conforti
- Categoria: News
La nuova Direttiva europea per disciplinare il fenomeno delle piattaforme di lavoro digitale
Lo scorso 11 novembre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Direttiva 2024/2831, la cosiddetta “direttiva rider” che riguarda gran parte del settore della gig economy.
Il testo normativo è volto a rafforzare i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, rendendo più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, prevedendo un controllo “umano” sulle decisioni prese dai sistemi automatizzati che gestiscono la mole di lavoro, ma soprattutto ha come obiettivo primario quello di arginare il fenomeno del lavoro autonomo fittizio.
Cosa sono le piattaforme di lavoro digitale?
La Direttiva affronta il fenomeno partendo dall’individuare cosa si intenda per “piattaforme di lavoro digitale” per distinguerle dalle altre tipologie di piattaforme online.
Per «piattaforma di lavoro digitale» si intende infatti una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio che soddisfa i seguenti requisiti:
- è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, ad esempio tramite un sito web o un’applicazione mobile;
- è fornito su richiesta di un destinatario del servizio (c.d. a chiamata);
- comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l’organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo;
- comporta l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.
Tra queste rientrano, per citarne alcune, quelle piattaforme che offrono servizi di delivery a domicilio di cibo e altri beni, servizi di trasporto con auto a noleggio, ripetizioni e lezioni (c.d. edutainment) e servizi di assistenza clienti da remoto.
Presunzione di subordinazione
Applicando il principio del primato dei fatti, la Direttiva chiede agli Stati membri di stabilire nei propri ordinamenti una presunzione legale semplice di subordinazione quando si ravvisino elementi che indicano controllo e direzione conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in quanto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro dovrebbe basarsi più sulla sostanza e non solo sulla descrizione che le parti (anche se spesso si tratta di condizioni stabilite unilateralmente) decidono di dare al loro rapporto. Pertanto, qualora una piattaforma esercitasse un controllo effettivo sulle modalità e sugli orari di svolgimento del lavoro, il lavoratore dovrebbe essere considerato come dipendente, anche se il contratto lo qualificasse come autonomo
La presunzione di subordinazione rappresenta un rilevante cambiamento nel contesto normativo del lavoro svolto tramite piattaforme digitali, con l’obiettivo di contrastare pratiche contrattuali che, pur definite autonome, impongono vincoli e obblighi di tipo subordinato. Un esempio tipico della gig economy è quello dei rider che, qualora fossero obbligati a seguire turni di lavoro prestabiliti, a connettersi in orari fissi o a rispettare istruzioni su come effettuare le consegne, dovrebbero essere considerati dipendenti, poiché soggetti alla direzione e al coordinamento delle piattaforme, anziché autonomi.
Attenzione, questa presunzione non determinerà l’immediata conversione del rapporto del rapporto di lavoro, ma potrà essere impiegata dal lavoratore e dagli organi di vigilanza per azionare accertamenti.
Trattamento dei dati personali
La presente Direttiva prevede garanzie più specifiche per il trattamento dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante le piattaforme di lavoro digitale, specialmente quanto tale trattamento viene svolto attraverso sistemi di monitoraggio automatizzato che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà dei soggetti coinvolti. Le piattaforme, infatti, non dovrebbero dunque trattare dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico delle persone, o trattare i dati biometrici, o trattare dati personali relativi alle loro conversazioni private e raccogliere dati personali mentre le persone non stanno svolgendo un lavoro mediante piattaforme digitali. È necessario quindi eseguire valutazioni di impatto sulla protezione dei dati conformemente all’art. 35 del GDPR.
Entro due anni, gli Stati membri dovranno trasporre la Direttiva nei loro ordinamenti nazionali, andando a coordinarne i punti fondamentali con la normativa già in essere.