Disattivazione utenza telefonica: non sono dovute spese
- 12 Aprile 2022
- Posted by: eea
- Categoria: News
Può apparire come una spesa futile, ma spesso sono costi rilevanti (e che magari arrivano dopo un recesso dovuto a malfunzionamenti) e, in questo caso, si è arrivati fino alla Corte di Cassazione.

Con la Sentenza n. 10039/2022 la Suprema Corte ha infatti statuito che le spese per il recesso anticipato dal contratto telefonico non sono dovute, salve le spese giustificate dai costi dell’operatore che in ogni caso, come prevede il decreto 7/2007 (il cd. Decreto Bersani) “sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.”