Diffamazione tramite facebook: basta che il soggetto sia individuabile

La Cassazione si è espressa sulla diffamazione a mezzo facebook con la Sentenza n. 10762/2022.

Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione riconosce la sussistenza del delitto di diffamazione aggravata da altro mezzo di pubblicità (“altro” rispetto alla stampa: nel caso di specie, la bacheca Facebook) in un caso in cui gli imputati avevano pubblicato sui propri profili Facebook una serie di post diffamatori indirizzati ad una persona la cui identità non era espressamente riportata con nome e cognome.

Benché poi il reato si sia estinto per prescrizione, la Suprema Corte ha colto l’occasione per enunciare un importante principio: oltre a ritenere la sussistenza di tutti gli elementi di cui all’art. 595, co. III, c.p. (ovvero l’ipotesi relativa all’offesa recata con altro mezzo di pubblicità, considerando i messaggi ingiuriosi pubblicati su una bacheca Facebook come potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato, e quantitativamente apprezzabile, di persone) ha ritenuto sufficiente per configurare il reato di diffamazione che la vittima fosse individuabile, anche da parte di un numero limitato di persone, “attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali”.




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