La Corte di Cassazione Civile con l’ordinanza 1674/2023 torna nuovamente sulla nozione di creatività e sussistenza dei presupposti per la tutela autorale di un progetto architettonico.

Al fine di attribuire la tutela autorale, l’opera dell’ingegno deve essere caratterizzata da creatività e novità.

Quand’anche l’opera consista in idee e nozioni semplici, quale potrebbe essere la trasformazione di un edificio scolastico in una struttura alberghiera, la creatività non può essere esclusa. Creativa, infatti, non è l’idea di per sé ma come questa viene espressa, ovvero la sua soggettività.

In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’articolo 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia”.

In conclusione la Corte, cassando la sentenza impugnata, ha rammentato la portata generale dell’interpretazione dell’art. 1 Lda, che nella nozione di “opera dell’ingegno” ricomprende anche i progetti architettonici.



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