Corte costituzionale: no alla doppia sanzione, penale e amministrativa in caso di violazione del diritto d’autore.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 16 giungo 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. proposto dal Tribunale di Verona in relazione all’art. 117, primo comma, della Costituzione e in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

L’illegittimità parziale della norma è stata riconstata nella parte in cui non prevede che il giudice, nel caso in cui l’imputato per delitti in materia di diritto d’autore sia stato già sottoposto a procedimento amministrativo definitivamente concluso per la violazione del diritto d’autore altrui, pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato. L’imputato per delitto di riproduzione abusiva e vendita di opere letterarie abusivamente riprodotte ex art. 171-ter, comma 1, lett. b), della legge 633/1941, era infatti già stato sanzionato in via definitiva con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 174-bis della medesima legge.

La legge sul diritto d’autore prevede infatti quello che viene indicato come doppio binario sanzionatorio per cui dalla medesima condotta possono originarsi due percorsi autonomi che mai si incontrano, uno penale e uno amministrativo andando così a creare un inevitabile violazione sistemica del diritto al ne bis in idem.

Secondo la consulta, il sistema del doppio binario fornita dalla legge 633/1941  “non è normativamente congegnato in modo da assicurare che i due procedimenti sanzionatori previsti apprestino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria agli illeciti in materia di violazioni del diritto d’autore, già penalmente sanzionati dall’art. 171-ter”.

Pertanto, la sanzione amministrativa in caso di violazione del diritto d’autore impedisce la sanzione penale.



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