CONTRATTI TELEMATICI E CLAUSOLE VESSATORIE

CONTRATTI TELEMATICI E CLAUSOLE VESSATORIE

Per la Cassazione il “flag” non sostituisce la firma elettronica

L’impiego di procedure informatiche per la stipula dei contratti B2B è ormai una prassi consolidata, ma l’agilità dello strumento telematico non fa venir meno le garanzie previste dal legislatore civilistico. Con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha esaminato la questione della validità delle clausole sfavorevoli approvate online, stabilendo che la semplice selezione di una casella a video non assolve all’onere della specifica sottoscrizione.

La pronuncia trae origine da una controversia in materia di fornitura energetica, all’interno della quale l’azienda prestatrice del servizio opponeva l’incompetenza del giudice adito in virtù di una deroga territoriale prevista nelle condizioni generali. A detta della società, tale pattuizione era stata regolarmente accettata dalla controparte mediante l’inserimento di un doppio segno di spunta all’interno del portale web.

I giudici di legittimità hanno disatteso questa ricostruzione. Richiamando la normativa sul commercio elettronico (l’art. 13 del d.lgs. n. 70/2003), la Corte ha ricordato che ai negozi giuridici perfezionati in rete si estendono le regole tradizionali sulla conclusione dei contratti. Pertanto, il requisito formale della doppia firma prescritto dall’articolo 1341, secondo comma, del Codice civile rimane pienamente operativo anche nell’ambiente virtuale.

L’apposizione di un segno di spunta attesta unicamente il compimento di un’azione materiale da parte dell’utente all’interno di una pagina web, ma non si traduce in una dichiarazione di volontà autonoma idonea ad accettare pattuizioni gravose. L’ordinanza precisa, infatti, che l’approvazione deve avvenire tramite una vera e propria firma digitale.

Più nel dettaglio, la Suprema Corte statuisce che nei casi in cui non sia richiesta la forma scritta a pena di nullità, tale requisito può essere soddisfatto attraverso una firma elettronica (la cosiddetta firma “leggera” prevista dal Regolamento eIDAS), «non essendo di per sé sufficiente la mera “spunta” (o “flaggatura”) della casella corrispondente alla clausola stessa».

Dal punto di vista tecnico e operativo, affinché il consenso sia prestato in maniera consapevole e aderente al dettato normativo, il gestore della piattaforma deve implementare uno spazio dedicato in cui l’utente possa manifestare la propria accettazione. Questo può avvenire, ad esempio, tramite un sistema di autenticazione basato su codice OTP, separato dal resto del flusso di acquisto o di registrazione.

Le aziende sono dunque chiamate a rivedere i processi di adesione online dei propri clienti, superando la logica del semplice “click” per adottare meccanismi in linea con i più recenti standard giurisprudenziali.