CURIOSITÀ – La Contesa della Clientela
- 10 Ottobre 2024
- Posted by: Erika Conforti
- Categoria: News

Concorrenza sleale: in cosa consiste lo sviamento della clientela?
Ai sensi dell’art. 2598 del Codice Civile compie atti di concorrenza sleale:
1) chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda
Rientra nelle previsioni di cui al comma 3 dell’art. 2598 del Codice Civile una forma specifica di concorrenza sleale: lo sviamento di clientela.
Si tratta di un tipo di illecito che si verifica quando un concorrente – ex dipendente o dirigente – sottrae risorse all’impresa o sfrutta le competenze, conoscenze e il know-how acquisiti durante il precedente impiego, allo scopo di sottrarre i clienti all’ex datore di lavoro.
Tuttavia, non si può di per sé considerare illecito l’acquisire, nel corso dell’attività imprenditoriale, clienti che erano in precedenza legati all’ex datore di lavoro, a meno che ciò avvenga in maniera scorretta.
Questo è quanto concluso dalla Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano con la sentenza n. 7590, pubblicata il 5 agosto 2024 emessa a seguito di una controversia che ha visto coinvolte una società attiva nella vendita di registratori di cassa e software per esercizi commerciali, e una ex dipendente, accusata dalla prima di aver agito in concorrenza sleale con l’ex datore di lavoro.
Il Tribunale è così intervenuto chiarendo i limiti tra l’attività concorrenziale lecita e il comportamento illecito, stabilendo che lo sviamento della clientela possa essere considerato illecito solo se viene perseguito con mezzi fraudolenti.
Infatti, perché si configuri uno sviamento illecito, deve essere dimostrato l’utilizzo di mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale. Non è sufficiente il semplice tentativo di attrarre la clientela altrui: è necessario che ci sia il ricorso a un mezzo illecito, quale ad esempio l’uso improprio di informazioni o strumenti commerciali acquisiti durante il rapporto di lavoro e appartenenti all’ex datore di lavoro.
Nel caso specifico, il Tribunale ha concluso che non era stato provato uno sviamento metodico e sistematico della clientela, e quindi non erano soddisfatti i requisiti per considerarlo illecito ai sensi dell’art. 2598 n. 3 del Codice Civile.