Clausole vessatorie nei contratti di noleggio auto a breve termine

L’Antitrust ha recentemente ammonito diverse società di autonoleggio a breve termine per aver inserito all’interno delle proprie condizioni generali clausole vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo, con penali predeterminate a carico del cliente in caso di violazione del codice della strada. Nel caso di specie, l’illiceità della clausola è stata ravvisata altresì nel fatto che spesso la penale fosse addirittura superiore alla sanzione amministrativa irrogata al conducente.

Oltretutto, la recente riforma del Codice della Strada, ha espressamente escluso la responsabilità in capo alle società di autonoleggio per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai clienti per le infrazioni commesse nel corso del periodo di noleggio, rendendo quindi infondata la necessità di prevedere una  penale per le multe ricevute durante l’esecuzione del contratto, escludendo quindi rischi legati alla solidarietà passiva. Pertanto, in caso di notifica di sanzioni amministrative gli autonoleggiatori avranno l’onere di comunicare, agli enti accertatori, le generalità del cliente che ha usufruito del noleggio, affinché il verbale possa essere correttamente notificato a quest’ultimo in quanto effettivo responsabile dell’infrazione oggetto di contestazione.



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