Clausole Incoterms per determinare la competenza giurisdizionale
- 14 Giugno 2023
- Posted by: Erika Conforti
- Categoria: News

La presenza della dicitura “EX WORKS” (abbreviato “EXW”) nei contratti internazionali individua il luogo di consegna della merce anche ai fini giurisdizionali? La risposta affermativa è arrivata dalle Sezioni Unite.
La Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui, in caso di compravendita internazionale di merci – in assenza di contratto sottostante – come già affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Electrosteel si applicano gli Incoterms.
La vicenda
Visto il mancato pagamento delle fatture da parte di una società francese (acquirente), una società italiana (venditrice) ha proposto un ricorso monitorio dinnanzi al Tribunale di Brescia, foro del luogo di adempimento dell’obbligazione di consegna, che avrebbe dovuto avere luogo appunto presso lo stabilimento della venditrice.
La società francese si è però opposta, sostenendo l’incompetenza del Giudice italiano in favore di quello francese ai sensi degli artt. 4, 1 comma, e 7, n. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 1215/2012 (Reg. Bruxelles I-bis).
Tuttavia, il foro competente era stato individuato sulla base della presenza della dicitura “EXW Italy” sia nelle fatture emesse dalla società venditrice sia gli ordini provenienti dalla società acquirente francese: per l’effetto dei molteplici richiami alla clausola Incoterms EXW pattuita dalle parti, il luogo di consegna della merce individua anche la competenza territoriale ai fini giurisdizionali.
Pertanto, come affermato nella nota sentenza Electosteel, se il contratto di compravendita internazionale richiama le clausole Incoterms, queste hanno valore di clausola contrattuale idonea ad identificare il luogo di consegna delle merci anche ai fini dell’identificazione del Giudice competente