BEST PRACTICE – MOROSITÀ IN CONDOMINIO E PRIVACY

BEST PRACTICE – MOROSITÀ IN CONDOMINIO E PRIVACY

Morosità in condominio e privacy: cosa può (e non può) fare l’amministratore

Gestire un condominio significa spesso affrontare anche situazioni delicate, come quella dei condomini morosi. Ma fino a che punto l’amministratore può condividere queste informazioni senza violare la privacy?

1. La legge parla chiaro: i dati sulla morosità sono dati personali

Quando si parla di morosità condominiale, si fa riferimento ai dati personali che identificano una persona e la sua situazione finanziaria rispetto al condominio.
Secondo la vigente normativa sulla privacy (D.lgs. 196/2003) e il Regolamento Europeo GDPR, questi dati possono essere trattati solo se strettamente necessari e nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e minimizzazione.

L’amministratore, quindi, non è libero di diffondere i nomi e gli importi da ciascuno dovuti a proprio piacimento: questi deve sempre garantire il rispetto della riservatezza del singolo condomino.

2. Cosa non si può fare: no alla bacheca con i nomi dei morosi

Capita spesso di vedere nei condomìni l’elenco dei morosi affisso in bacheca. Ebbene, questa pratica è illecita.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che esporre pubblicamente questi dati viola la privacy.

Le bacheche condominiali, infatti, sono generalmente accessibili anche a soggetti esterni (visitatori, fornitori, ecc.), rendendo pubblici dati che dovrebbero restare riservati.

In più occasioni, la Corte di Cassazione ha condannato amministratori che hanno reso pubblici i nominativi dei morosi, riconoscendo ai condomini il diritto al risarcimento del danno.

Un recente esempio è la Sentenza n. 826 del 7 aprile 2025 del Tribunale di Taranto, che ha ribadito come le informazioni sui pagamenti e sulla partecipazione alle spese condominiali siano dati personali sensibili, anche se utili per la contabilità.

Quindi, devono essere trattati con tutte le cautele previste dalla normativa sulla privacy.

3. Cosa è consentito: informare sì, ma con riservatezza

Ma allora l’amministratore non può divulgare nulla? Assolutamente no.

L’amministratore ha il dovere di tenere informata l’assemblea sulla situazione economica del condominio, inclusi eventuali casi di morosità.

Come farlo in modo corretto?

  • Durante l’assemblea condominiale, è lecito informare i presenti della presenza di morosi, purché ciò avvenga in un contesto riservato e con le dovute precauzioni.
  • Inviare solleciti scritti o e-mail ai singoli condomini morosi è non solo lecito, ma doveroso.
  • È possibile comunicare via e-mail a tutti i condomini la situazione contabile generale, anche indicando i nomi dei morosi, purché l’informazione sia essenziale per la gestione e non venga diffusa oltre il contesto condominiale.

In ogni caso, è fondamentale limitare la diffusione al solo ambito necessario per adempiere agli obblighi gestionali.

4. Comunicare ai creditori: quando è necessario

Laddove il condominio avesse debiti verso fornitori o altri creditori, l’amministratore può (e spesso deve) comunicare loro chi sono i condomini inadempienti.
Questa informazione serve a tutelare chi ha pagato regolarmente, evitando che il creditore agisca contro tutti i condomini, inclusi quelli in regola.

5. Conclusioni: equilibrio tra trasparenza e privacy

La gestione della morosità condominiale è una questione delicata che richiede trasparenza sì, ma anche rispetto della privacy.

L’amministratore ha il compito di informare e agire per tutelare gli interessi del condominio, ma deve sempre farlo nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali.



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