BEST PRACTICE – Marchio Descrittivo

BEST PRACTICE – Marchio Descrittivo

Marchio Descrittivo: è registrabile?

La seconda commissione di ricorso dell’EUIPO si è recentemente pronunciata (R 1549/2024-2) in tema di descrittivià del marchio. La decisione ha avuto ad oggetto la  domanda di registrazione di un segno costituito da una nuvola contenente la parola “MORBIDISSIMA”, per contraddistinguere prodotti nella classe 23 (Filati; Filamenti Tessili; Filati), classe 24 (Tessuti; Biancheria; Biancheria da letto e biancheria da tavola; Biancheria da cucina; Biancheria da bagno; Tessuti per la biancheria; Biancheria da letto; Tessuti per camere da letto; Biancheria da letto per neonati; Articoli per il letto [biancheria]; Biancheria da letto e coperte; Asciugamani da bagno; Prodotti tessili da arredamento; Tessuti per l’arredamento; Tessuti per la fabbricazione di arredi) e classe 25 (Abbigliamento; Biancheria personale; Accappatoi; Cappelleria; Calzature; Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria).

Nella sua valutazione la seconda commissione ha confermato il primo rifiuto della domanda di marchio, ribadendo che l’elemento denominativo “MORBIDISSIMA” più che indicare l’origine commerciale dei prodotti (che ricordiamo essere una delle principali funzioni del marchio), svolge prevalentemente una funzione pubblicitaria, descrittiva delle qualità, degli attributi positivi – appunto la morbidezza – dei prodotti.

In sede di valutazione della domanda di marchio la verifica del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata in relazione a due elementi, da un lato la percezione che ne ha il pubblico destinatario (nel caso di specie quello di lingua italiana) e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi.

Sappiamo infatti che il marchio ha come funzione sostanziale quella di guidare il consumatore nelle scelte di acquisto, consentendogli di identificare l’origine commerciale di un dato prodotto e, a mente dell’art. 7, par. 1, lett. c) RMUE, che persegue finalità di interesse generale, non possono essere registrati “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Pertanto, segni o indicazioni che in commercio designano le caratteristiche di prodotto o servizio per i quali è richiesta la registrazione come marchio sono ritenuti inidonei a svolgere questa funzione in forza dell’art. 7, par. 1, lett. c), RMUE.

Nel caso di specie, la seconda commissione di ricorso EUIPO ha quindi confermato il rifiuto della domanda di marchio ritenendo il segno in questione descrittivo e carente di carattere distintivo rispetto ai prodotti oggetto di domanda.



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