BEST PRACTICE – DELIBERA ASSEMBLEARE S.R.L.

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Delibera assembleare di s.r.l. affetta da vizi o impugnata: rimedi operativi e soluzioni

Accade spesso che, nei litigi fra soci di una società a responsabilità limitata, uno o più soci procedano ad impugnare una delibera assembleare assunta dalla maggioranza sociale, cui sono contrari o cui non hanno partecipato.

In questi casi, è importante tentare di contenere il più possibile i costi e le tempistiche di un giudizio avanti la sezione specializzata in materia di imprese competente per valore, dato che spesso l’impugnazione viene proposta unicamente per arrecare disturbo alla corretta e serena gestione della vita sociale.

Ebbene, un rimedio pratico ed efficace è quello di convocare una nuova assemblea sociale, avente ad oggetto il medesimo ordine del giorno della convocazione inviata per l’assemblea sociale, alla cui delibera è stata proposta poi impugnazione.

È infatti interessante sottolineare che la conseguenza della nuova delibera di medesimo contenuto è proprio quella di sostituire, in tutto e per tutto, la delibera impugnata, ponendo fine alla materia del contendere.

Al riguardo, è proprio il codice civile che, a mente dell’art. 2377, co. 8, c.c. prevede che “l’annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.

Da quanto sopra, deriva una naturale conseguenza: la cessazione della materia del contendere. Ed infatti, l’oggetto di un giudizio relativo a pretesi vizi di una delibera assembleare è proprio la verifica di eventuali vizi formali della stessa: se la nuova delibera risulta formalmente ineccepibile, il socio litigioso non avrà più nulla da contestare.

A conferma di quanto sopra, si sottolinea che la giurisprudenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è costante nel sostenere come “la sostituzione di una deliberazione assembleare oggetto di impugnazione con altra deliberazione adottata in conformità alla legge determina la cessazione della materia del contendere qualora, avendo tale seconda delibera contenuto identico rispetto alla decisione impugnata per aver provveduto sui medesimi argomenti, essa abbia determinato la rimozione dell’iniziale causa di invalidità e fatto così venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti” (Tribunale Sez. spec. Impresa di Roma, 19 gennaio 2023, n. 907, DeJure e Tribunale di Milano, sent. 5 novembre 2020, n. 6983, www.bdp.giustizia.it).

Se dunque i vizi lamentati sono fittizi, oppure facilmente rimediabili (pensiamo, ad esempio, al mancato rispetto del termine minimo che deve decorrere fra convocazione e relativa assemblea sociale, da legge o da statuto), è consigliabile procedere come appena consigliato, così da limitare il più possibile i costi di un giudizio civile, teso semplicemente a soddisfare le pretese dei soci di minoranza litigiosi.



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