BEST PRACTICE – Comunicazione Commerciale e Concorrenza Sleale
- 5 Dicembre 2024
- Posted by: Erika Conforti
- Categoria: News
Comunicazione Commerciale: le Regole su Pubblicità e Concorrenza Sleale
La comunicazione commerciale è uno strumento che le imprese impiegano per promuovere i propri prodotti e servizi sul mercato per cercare di attirare l’attenzione del consumatore e le sue scelte di acquisto. Proprio per questo suo impatto diretto, è soggetta a rigorose regole volte a garantire trasparenza, correttezza e lealtà.
Tali regole sono contenute all’interno del Codice del Consumo e del D.Lgs. 145/2007 che disciplinano la pubblicità per evitare pratiche ingannevoli o sleali, che potrebbero compromettere la libera scelta del consumatore e alterare la concorrenza sul mercato. Queste norme si applicano a tutti i mezzi pubblicitari e stabiliscono i criteri per poter classificare lecita o men la comunicazione commerciale, tra cui l’obiettività delle informazioni, l’assenza di denigrazione dei concorrenti e la protezione contro messaggi che possano indurre in errore il consumatore.
L’obiettivo di queste regole è duplice: da un lato tutelare i consumatori da eventuali abusi informativi, dall’altro promuovere una concorrenza sana e leale tra le imprese. Questo equilibrio è essenziale per mantenere fiducia nei rapporti commerciali e garantire un sistema economico equo e trasparente.
Recentemente il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 22 ottobre 2024 si è pronunciato in tema di pubblicità ingannevole e concorrenza sleale in un procedimento cautelare avviato da un’impresa per sentire accertare la sussistenza di comportamenti illeciti da parte di un concorrente. L’asserita pratica illecita riguardava la presenza all’interno di spot televisivi e sul packaging di un prodotto di messaggi comparativi, ingannevoli e denigratori, in violazione delle norme del D.Lgs. n. 145/2007, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e del Codice Civile.
Principi chiave dell’ordinanza:
- Pubblicità ingannevole (art. 21 del Codice del Consumo):
Per pubblicità ingannevole si intende una comunicazione commerciale che contiene informazioni non veritiere o capaci di indurre in errore il consumatore medio, influenzandone le scelte d’acquisto.. Pubblicità comparativa (art. 4 D.Lgs. n. 145/2007): - La pubblicità comparativa è consentita solo se rispetta condizioni di liceità, come l’obiettività dei confronti, l’assenza di denigrazione e l’impossibilità di creare confusione sul mercato.
- Concorrenza sleale (art. 2598, n. 3, cod. civ): La sola contrarietà della condotta rispetto le norme pubblicistiche non è di per sé idonea a configurare la condotta anticoncorrenziale. Perché una pubblicità possa configurare concorrenza sleale devono ricorrere cumulativamente tre condizioni:
- deve sussistere una violazione della normativa pubblicistica;
- deve avere effetto distorsivo tale da indurre il consumatore medio a tenere un comportamento diverso da quello che avrebbe altrimenti tenuto;
- la produzione di un danno anche solo potenziale in capo all’imprenditore leale, ossia all’operatore di mercato che offre un bene equipollente a quello del concorrente sleale che viene scartato a causa del messaggio ingannevole.
Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha chiarito che il “messaggio al pubblico” dell’operatore commerciale poiché rientrante nel genere delle pratiche commerciali deve essere conforme alla disciplina di cui alla Direttiva CE n. 29/2005 sulle pratiche sleali tra imprese e consumatori, come recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 146/2007 che ha modificato gli artt. da 18 a 27 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).