ATTUALITÁ – DASHCAM

ATTUALITÁ – DASHCAM

Dashcam in auto: quali regole rispettare

Le dashcam sono piccole videocamere generalmente installate sul cruscotto delle auto o sui caschi o manubri delle moto per registrare con continuità ciò che accade durante la guida.

Questo strumento, oggi sempre più diffuso, può infatti rivelarsi molto utile in caso di incidenti stradali o frodi assicurative, potendo offrire una testimonianza chiara ed oggettiva dei fatti.

Da un punto di vista normativo, l’utilizzo delle dashcam non è vietato, ma le stesse devono essere installate in modo tale da non ostacolare o comunque interferire con la visibilità del conducente o la sua capacità di manovrare il veicolo (articoli 141 e 169 Codice della Strada). L’autista deve in altri termini essere sempre in grado di eseguire tutte le manovre necessarie in piena sicurezza e condizioni di visibilità.

Quanto poi al valore legale delle immagini e delle videoriprese registrate tramite la dashcam, pur non essendo equiparabili a quanto acquisito tramite scatole nere (che invece registrano i parametri del veicolo come velocità ed accelerazione), la loro disciplina ricade sotto l’articolo 2712 del Codice civile, avente ad oggetto le riproduzioni meccaniche. Nell’ambito di un giudizio civile, le riproduzioni meccaniche (come quelle fotografiche, informatiche o fonografiche) formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Si tratta in altri termini di una prova atipica, che ha valore nel momento in cui non viene esplicitamente contestata dalla parte contro cui è utilizzata.

Tale disconoscimento, come anche la Suprema Corte di cassazione ha avuto in più occasioni modo di chiarire, “deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (così, Cass. civ., n. 18507/2016). Viene, tuttavia, lasciato anche un ampio potere al Giudice, ritenendo che questi “possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (così, Cass. Civ. n. 3122/2015).

Da non sottovalutare sul tema anche i possibili riflessi dal punto di vista della tutela dei dati personali. Occorre infatti prestare attenzione all’uso che si fa di immagini e filmati, in quanto questi ultimi non possono essere liberamente diffusi. Il proprietario del dispositivo è dunque responsabile della conservazione e dell’uso delle immagini e dei filmati e, di conseguenza, deve fare in modo che gli stessi non vengano condivisi o pubblicati senza l’adozione di adeguate precauzioni, come il consenso degli interessati o l’oscuramento di targhe o persone. Inoltre, lo stesso campo visivo delle riprese non può estendersi oltre il limite legato alla finalità per la quale le immagini vengono effettivamente acquisite.

In conclusione, le dashcam possono essere uno strumento utile e in grado di offrire una protezione aggiuntiva in caso di incidenti o altre controversie. Tuttavia, è fondamentale che delle stesse venga fatto un utilizzo sempre conforme al Codice della Strada e della normativa sulla privacy.

Ove impiegate in modo corretto, infatti, possono avere un rilevante valore probatorio nell’ambito di un giudizio civile.



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