ATTUALITÀ – Clausole per la Mediazione

ATTUALITÀ – Clausole per la Mediazione

Clausole per la mediazione: una novità dai rilevanti risvolti applicativi

La mediazione diventa ancora più centrale nel panorama della giustizia civile: con la Riforma Cartabia, le clausole contrattuali possono ora renderla obbligatoria prima di poter ricorrere al giudice. Quali sono le implicazioni di questa novità?

La Riforma Cartabia ha toccato diversi aspetti della giustizia italiana, modificando sostanzialmente il processo civile e, da ultimo, anche le misure alternative di risoluzione delle controversie.

Ci si riferisce in particolare agli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, che, ciascuno per quanto di propria competenza, sono altresì condizione di procedibilità per il giudizio che si vorrebbe instaurare. In altre parole, per poter agire in giudizio, è talvolta obbligatorio esperire, prima di tutto, la mediazione o la negoziazione assistita. La mediazione è un procedimento in cui un soggetto terzo e imparziale (il mediatore) aiuta le parti a trovare un accordo, mentre la negoziazione assistita prevede che le parti siano affiancate dai loro avvocati, che gestiscono le trattative per giungere a una soluzione condivisa. Entrambi gli strumenti mirano a favorire una risoluzione extragiudiziale delle controversie, riducendo tempi e costi del processo.

Le recenti modifiche hanno inoltre formalizzato un’importante novità: la stessa condizione di procedibilità può ora essere inserita direttamente all’interno dei contratti, e ciò ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 5-sexies del D.lgs. 28/2010, che testualmente prevede che “quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

Ciò significa che, in caso di controversie insorte nell’esecuzione o interpretazione del contratto, prima di agire in giudizio sarà obbligatorio instaurare previamente un procedimento di mediazione obbligatoria e, in caso contrario, il giudice dovrà dichiarare l’improcedibilità della domanda.

L’introduzione di questo tipo di clausole ha diversi e indubbi vantaggi, sia per le parti coinvolte che sulla giustizia.

Infatti, vi è in primo luogo la possibilità di una forte riduzione di tempi e costi: la mediazione è infatti generalmente più economica rispetto ad un giudizio ordinario, anche e soprattutto in tema di spese legali, e consente di raggiungere un accordo che accontenti entrambe le parti con la stessa efficacia di una vera e propria sentenza. Peraltro, proprio perché all’interno di un contesto negoziale, la possibilità di risolvere un contrasto trovando una soluzione mediana, invece di arroccarsi su posizioni contrastanti in giudizio, potrebbe efficacemente far salvo il rapporto contrattuale e far proseguire gli affari, con incontestabile redditività per le parti coinvolte.

Naturalmente, in caso di impossibilità di trovare un accordo, sarà poi possibile agire in giudizio per la tutela dei diritti per ciascuna parte, con ogni conseguenza del caso.



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