In deroga alle disposizioni statutarie, la normativa emergenziale con il  D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 aveva introdotto un sostanziale obbligo di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie esclusivamente da remoto, mediante l’uso di strumenti audio e video che consentissero l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza che fosse necessaria la presenza nello stesso luogo del presidente, del segretario o del notaio.

La deroga era stata introdotta per ovviare alle norme che impedivano spostamenti e riunioni adottate durante la pandemia.

Oggi, sebbene la normativa emergenziale sia ormai solo un lontano ricordo, la Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione del D.L. Decreto Milleproroghe 2022, ha infatti “rinnovato” fino al 31 luglio 2023, il termine precedentemente scaduto (e non prorogato) per poter tenere le assemblee societarie con le modalità emergenziali, dunque con svolgimento delle stesse da remoto tramite collegamento audio video.

Fino al 31 luglio sarà dunque possibile:

– lo svolgimento delle assemblee sociali con modalità telematica, senza la presenza nello stesso luogo del presidente, segretario e notaio (n.d.r. nei casi in cui la legge lo richiede);
– esercitare il diritto di voto nelle assemblee sociali con strumenti elettronici o per corrispondenza (fermo restando la necessità di garantire l’identificazione di chi esprime il voto).

Ora, ci si chiede se la riapertura del termine fosse necessaria, specialmente se considerato che secondo la dottrina, la modalità di svolgimento delle assemblee societarie da remoto è diventata ormai una prassi, molto apprezzata dagli operatori del settore. Tale prassi sarà ancora valida con questa proroga? Non ci resta che vedere come e se evolverà ulteriormente la situazione.



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