APPROFONDIMENTO – VIZI EDILIZI, RESPONSABILITÀ E TUTELE
- 12 Marzo 2025
- Posted by: Alessandro Cassese
- Categoria: News

Responsabilità del costruttore per vizi e difetti degli edifici: analisi della responsabilità ex art. 1669 c.c.
Quando un edificio presenta difetti strutturali, chi ne è responsabile? Quali sono le tutele per il committente e quali obblighi gravano sull’appaltatore?
La responsabilità del costruttore per vizi e difetti degli edifici è un tema centrale del diritto civile, che coinvolge sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale. Il Codice civile italiano disciplina questa materia attraverso due disposizioni fondamentali:
- Art. 1669 c.c., che regola la responsabilità dell’appaltatore per difetti strutturali gravi.
- Art. 2043 c.c., che sancisce la responsabilità generale per fatto illecito.
Queste due norme, pur trattando entrambe il tema della responsabilità per danni, si applicano in contesti diversi, come chiarito dalla giurisprudenza.
Articolo 1669 c.c. – Responsabilità per vizi costruttivi e difetti strutturali
L’articolo 1669 del Codice civile stabilisce che l’appaltatore risponde per i difetti costruttivi o vizi del suolo che compromettono la stabilità o la sicurezza di edifici o opere destinate a lunga durata. Questa responsabilità ha una durata di dieci anni dal completamento dell’opera e può essere fatta valere entro un anno dalla scoperta del vizio, mediante denuncia da parte del committente o degli aventi causa.
Se il difetto non viene denunciato entro tale termine, il diritto di agire in giudizio si prescrive.
Finalità della norma
La disciplina dell’art. 1669 c.c. ha una funzione di tutela dell’interesse pubblico, poiché mira a garantire la sicurezza degli edifici e la protezione delle persone che li abitano o li frequentano. Per questo motivo, la responsabilità dell’appaltatore non può essere limitata o esclusa tramite accordi contrattuali tra le parti.
Non solo: ciò comporta che legittimato attivo ad esperire l’azione nei confronti dell’appaltatore non sia solo il committente, ma anche i suoi aventi causa e, secondo parte della giurisprudenza, anche eventuali altri terzi portatori di interessi meritevoli di tutela (Cass., sent. 26 settembre 2023, n. 27385).
Natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 c.c.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, la responsabilità prevista dall’articolo 1669 c.c. ha natura extracontrattuale. Ciò significa che essa non si basa sul contratto di appalto tra committente e appaltatore, ma rappresenta un obbligo di garanzia a protezione della collettività.
Conseguenze della natura extracontrattuale
- Non può essere limitata da accordi tra le parti → L’appaltatore risponde indipendentemente da eventuali clausole contrattuali che escludano o riducano la sua responsabilità.
- Tutela anche i successivi acquirenti → Non è solo il committente originale a poter far valere questa responsabilità, ma anche chi ha acquistato l’immobile in un secondo momento.
- Prescinde dalla buona fede del costruttore → L’appaltatore è responsabile anche se il difetto non è dipeso da dolo o negligenza diretta.
Questa impostazione rafforza la protezione dei proprietari e degli utilizzatori degli edifici, garantendo un livello di sicurezza elevato.
Il rapporto di specialità tra art. 1669 c.c. e art. 2043 c.c.
L’art. 2043 c.c. disciplina la responsabilità extracontrattuale generale, fondata sul principio del neminem laedere, ovvero il dovere di non arrecare danno ingiusto ad altri. Tuttavia, quando si tratta di vizi costruttivi, la norma di riferimento è l’art. 1669 c.c., che prevale su quella generale.
Cosa significa questa prevalenza?
- Se il difetto riguarda un edificio destinato a lunga durata e compromette stabilità o sicurezza, si applica esclusivamente l’art. 1669 c.c.
- Il committente non può scegliere di agire ex art. 2043 c.c. per ottenere un diverso regime di responsabilità.
Questa specialità garantisce un quadro normativo più chiaro e mirato, evitando incertezze applicative.
I limiti e le eccezioni all’applicazione dell’art. 1669 c.c.
Esistono però alcuni casi in cui l’art. 2043 c.c. può ancora essere invocato, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 31301/2023:
- Se l’immobile non è destinato a lunga durata → Ad esempio, strutture temporanee o prefabbricati con una durata limitata nel tempo.
- Se il difetto non compromette la stabilità o la sicurezza → Per vizi estetici o problemi di finitura, il committente dovrà fare riferimento ad altre disposizioni.
- Se il difetto emerge dopo il termine decennale → In questo caso, la responsabilità dell’appaltatore è ormai prescritta e sarà necessario valutare l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. per danno ingiusto (Cass., sent. 6 settembre 2023, n. 27385).
Negli altri casi, invece, il committente dovrà necessariamente avvalersi dell’art. 1669 c.c. per agire contro l’appaltatore.
Cosa deve fare un committente in caso di difetti strutturali?
Per chi acquista o commissiona un immobile, è essenziale sapere come muoversi in presenza di difetti gravi.
- Denunciare il vizio entro un anno dalla scoperta → Superato questo termine, non sarà più possibile agire.
- Accertare se il difetto rientra nei presupposti dell’art. 1669 c.c. → Se riguarda stabilità e sicurezza, si applica questa norma; altrimenti, si valuteranno altre vie.
- Valutare i tempi di prescrizione → Dopo dieci anni dalla costruzione, la responsabilità dell’appaltatore viene meno, salvo casi eccezionali in cui possa applicarsi l’art. 2043 c.c.
Esempio pratico:
“Se un edificio acquistato nel 2018 presenta oggi gravi crepe strutturali, il committente ha tempo fino a un anno dalla scoperta del vizio per denunciarlo all’appaltatore, purché il difetto sia emerso entro dieci anni dalla costruzione.”
Una tutela fondamentale per la sicurezza degli edifici
La responsabilità dell’appaltatore per vizi costruttivi è una garanzia essenziale per la sicurezza pubblica e privata.
Comprendere queste disposizioni è fondamentale per tutelarsi da danni futuri e far valere i propri diritti. Sapere quando e come agire può fare la differenza tra una tutela efficace e la perdita del diritto di rivalsa.