APPROFONDIMENTO – RISTRUTTURAZIONE; RESPONSABILITÀ PER DANNO

APPROFONDIMENTO – RISTRUTTURAZIONE; RESPONSABILITÀ PER DANNO

Ristrutturazione: la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia

È circostanza piuttosto comune che, prima o poi, possa capitare a noi o a conoscenti di subire danni nell’appartamento di propria proprietà a causa dei lavori di ristrutturazione effettuati dai vicini di casa.

Il nostro ordinamento, al riguardo, prevede una chiara disciplina tesa a tutelare l’interesse del soggetto danneggiato, così da poter permettere un rapido ed efficace risarcimento del danno.

In particolare, la disposizione di riferimento è l’art. 2051 cod. civ. che letteralmente prevede come “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. 

Detta norma, dunque, individua in capo al soggetto che si trova in un rapporto di custodia con la cosa, da cui è derivato l’evento dannoso, una responsabilità di carattere oggettivo, posto che “prescinde da qualunque connotato di colpa” (Cass. Civ., sent. 9 maggio 2024, n. 12663).

Proprio in forza del pacifico carattere oggettivo, il soggetto danneggiato dovrà unicamente di fornire la prova della sussistenza di un rapporto di custodia tra la cosa e il soggetto cui s’indirizza la richiesta risarcitoria nonché di una connessione (il c.d. nesso eziologico) tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, per poter effettivamente conseguire il risarcimento del danno patito.

In particolare, il rapporto di custodia, si sostanzia nella potestà di controllare la cosa e, al riguardo,  la giurisprudenza è costante nell’affermare che “la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all’evento lesivo integra quella normale condizione di potere sulla cosa che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale – costituisce il presupposto ex art. 2051 c.c.” (Cass., sent. 2 dicembre 2021, n. 38089).

Stante quanto sopra, è evidente che il proprietario dell’immobile sia il custode dello stesso ai sensi di legge, dato che è l’unico a poterlo effettivamente governare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 c.c.

Inoltre, come anticipato, il soggetto danneggiato potrà limitarsi a fornire evidenza della derivazione causale del danno sofferto dalla cosa in custodia, non dovendo in alcun modo provare l’imputabilità dello stesso al custode.

Al riguardo, infatti, con recente sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non su una presunzione di colpa del custode.” (Cass. Civ. sent. n. 2149 del 30 gennaio 2025).

Peraltro, con riferimento ai lavori di ristrutturazione affidati con contratto di appalto, la giurisprudenza di legittimità precisa che “la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell’art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera” (Cass., sent. 20 marzo 2020, n. 7553).

In definitiva, non vi è dubbio che, in caso di danni derivanti dai lavori di ristrutturazione effettuati da un vicino, il danneggiato debba essere risarcito e, al riguardo, vi sono diverse azioni esperibili, fra le quali spicca per velocità ed economicità il procedimento per accertamento tecnico preventivo, su cui ci potremo concentrare in un approfondimento dedicato



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