APPROFONDIMENTO – RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
- 13 Ottobre 2025
- Posted by: Alessandro Cassese
- Categoria: News

La responsabilità precontrattuale: quando le trattative diventano fonte di danno
Negli ultimi mesi la Corte di Cassazione è tornata a ribadire il ruolo centrale della buona fede e della correttezza nelle trattative contrattuali, sottolineando che anche la fase preliminare alla stipulazione di un contratto genera obblighi giuridici e può comportare responsabilità risarcitorie in caso di violazione.
Come noto, l’art. 1337 c.c. impone alle parti un vero e proprio obbligo di buona fede durante la fase delle trattative e di formazione del contratto. Dunque, anche prima della stipula, ciascuna parte deve evitare comportamenti scorretti che possano arrecare danno all’altra parte.
La violazione di tale dovere, attraverso l’improvvisa interruzione delle trattative ovvero l’omissione di informazioni rilevanti, comporta conseguenze gravi, al punto, dall’ingenerare, al verificarsi di determinati presupposti, una vera e proprio responsabilità risarcitoria. Proprio perché tali condotte si collocano in una finestra temporale anteriore al perfezionamento del negozio, si parla di “responsabilità precontrattuale”.
Tale collocazione cronologica, secondo l’opinione di alcuni, influisce sulla natura di tale responsabilità, che viene ricondotta nell’alveo della responsabilità extracontrattuale o aquiliana. Non manca, tuttavia, chi tenta di ricondurla nell’ambito contrattuale, attraverso il ricorso alla teoria del contatto sociale qualificato.
In buona sostanza, alcuni autori e parte della giurisprudenza ritengono che tra le parti si instauri, al momento dell’inizio delle trattative, una relazione giuridica qualificata idonea a far sorgere reciproche aspettative e doveri di protezione e, soprattutto, ad estendere in via analogica l’applicabilità delle norme dettate dagli artt. 1218 e ss. c.c. in punto di responsabilità contrattuale.
Tali ondeggiamenti non hanno una rilevanza meramente nozionistica, in quanto la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità in esame riverbera conseguenze importanti in punto anche, ad esempio, di onere della prova. L’accertamento della sussistenza di una responsabilità precontrattuale, poi, comporta il risarcimento del danno sofferto, ma unicamente con riguardo al c.d. interesse negativo. Diversamente dal danno da inadempimento contrattuale (che tutela l’interesse positivo, ossia l’interesse all’esecuzione del contratto), l’interesse negativo mira a riportare la parte danneggiata nella situazione in cui si sarebbe trovata se non avesse iniziato o proseguito le trattative.
Stante quanto sopra, saranno sicuramente risarcibili le spese sostenute nella prospettiva della futura conclusione del contratto e il mancato guadagno per le occasioni persone a causa dell’affidamento risposto nella futura stipula.
A ben vedere, dunque, la sussistenza di una responsabilità precontrattuale e la previsioni di rigide conseguenze in caso di accertamento della stessa confermano un’importante visione del diritto contrattuale moderno: il contratto non è più solo un atto finale, ma un processo relazionale che inizia già nella fase precontrattuale.
Comportamenti scorretti o ambigui possono generare danni e responsabilità anche in assenza di un accordo definitivo. Per questo motivo, la gestione corretta delle trattative rappresenta oggi una forma di tutela preventiva tanto importante quanto la redazione del contratto stesso.




