APPROFONDIMENTO – BODYCAM e GDPR

APPROFONDIMENTO – BODYCAM e GDPR

Bodycam e GDPR: La Corte UE legittima l’informativa “a strati” (Causa C-422/24)

Con la sentenza pronunciata il 18 dicembre 2025 nella causa C-422/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è intervenuta su un tema molto concreto per chi si occupa di Privacy by Design e trasparenza: l’utilizzo di bodycam e la corretta delimitazione degli obblighi informativi.

La pronuncia non solo chiarisce quale articolo del GDPR applicare, ma convalida formalmente l’uso di un’informativa “tiered” (stratificata), offrendo una soluzione operativa fondamentale per bilanciare l’obbligo di trasparenza con le esigenze di sicurezza.

Di seguito si riportano i punti salienti della decisione e le relative implicazioni operative.

Il contesto giuridico

La questione pregiudiziale verteva sulla corretta qualificazione della raccolta dati tramite telecamere indossabili.

Nello specifico, si chiedeva se tale trattamento ricadesse sotto

  • l’art. 13 GDPR: dati raccolti direttamente presso l’interessato (che richiede un’informativa contestuale alla raccolta);
  • oppure sotto
  • l’art. 14 GDPR: dati non ottenuti presso l’interessato (che permetterebbe di differire l’informativa).

La distinzione è cruciale: applicare l’art. 14 avrebbe permesso ai Titolari di fornire le informazioni in un momento successivo, rischiando di legittimare forme di sorveglianza occulta.

I principi di diritto enunciati dalla Corte

La Corte ha statuito l’applicabilità dell’art. 13.

La CGUE ha confermato che i dati ripresi dalle bodycam sono acquisiti direttamente dall’interessato. Pertanto, l’informativa deve essere fornita nel momento stesso in cui i dati vengono raccolti, per evitare che il trattamento avvenga all’insaputa della persona.

Tuttavia, il punto chiave della sentenza risiede nella modalità di adempimento. La Corte, richiamando l’approccio dell’EDPB (European Data Protection Board), ha chiarito che l’informativa non deve necessariamente essere fornita tutta in un unico momento. È compatibile con il Regolamento un modello strutturato per fasi:

  • primo livello: informazioni essenziali fornite subito (ad es. tramite segnaletica o avvisi sulla divisa).
    • secondo livello: informativa completa resa facilmente accessibile attraverso altri canali.

Implicazioni per la Compliance Aziendale

Alla luce di tale giurisprudenza, l’uso delle bodycam richiede un adeguamento delle procedure di trasparenza:

  1. il “warning” è obbligatorio: non è possibile registrare senza un avviso immediato. Il “primo livello” informativo (cartello, pittogramma) deve essere visibile prima o durante l’interazione per soddisfare il requisito di immediatezza di cui all’art. 13 GDPR;
  2. contenuto del “primo livello”: resta aperto il punto su quali informazioni siano “obbligatorie” già in questa prima fase. La Corte non entra nel dettaglio della ripartizione dei contenuti, lasciando ai Titolari una valutazione di accountability per bilanciare sintesi e completezza ed evitare contestazioni;
  3. gestione del “secondo livello”: l’informativa completa deve essere comunque garantita e facilmente reperibile (es. QR Code, link su sito web), poiché il modello a strati non esonera dalla completezza, ma ne diluisce solo la fruizione.

In conclusione, la sentenza C-422/24 rappresenta un importante passo avanti verso una compliance pragmatica. La Corte riconosce che nei contesti dinamici (come i controlli di sicurezza) la trasparenza si garantisce meglio con un’informativa stratificata piuttosto che con documenti esaustivi ma illeggibili nell’immediato.



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