APPROFONDIMENTO – ARBITRO ASSICURATIVO
- 19 Gennaio 2026
- Posted by: Francesca Zappa
- Categoria: News

L’Arbitro Assicurativo: requisiti, tempi, costi e limiti di questo nuovo strumento ADR in ambito assicurativo
Dal 15 gennaio 2026 entrerà ufficialmente in funzione l’Arbitro Assicurativo, una nuova modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa.
Questo meccanismo si inserisce nel quadro degli strumenti di Alternative Dispute Resolution (ADR) e per comprenderne la funzione è fondamentale l’analogia con sistemi simili già operanti, come l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
In sostanza, l’Arbitro Assicurativo (AAS) è un organismo indipendente e imparziale e mira ad essere uno strumento di tutela semplice, rapido ed economico.
Il ricorso infatti può essere presentato senza l’assistenza di un avvocato, deve essere concluso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) e ha un costo di soli 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.
È necessario prestare attenzione ad alcune accortezze: si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente.
È anche importante sottolineare che il ricorso all’AAS è anche una “condizione di procedibilità” dell’azione giudiziaria.
Ciò significa che per poter proporre un’azione dinnanzi al giudice competente è necessario avere precedentemente fatto ricorso all’AAS (oppure, in alternativa, aver attivato un procedimento di mediazione per le controversie riguardanti i contratti assicurativi ed il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o di negoziazione assistita per le controversie sul risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Da ultimo vi è però da considerare che la decisione dell’Arbitro, pur risolvendo la controversia applicando le norme di settore, non è giuridicamente vincolante per le parti e non costituisce un titolo esecutivo: è dunque opportuno valutare attentamente quale strumento di ADR utilizzare al fine di ottenere la massima tutela del proprio diritto.




