APPROFONDIMENTO – A Prima Richiesta e Senza Eccezioni
- 8 Gennaio 2025
- Posted by: Alessandro Cassese
- Categoria: News
La distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione
Un tema ricorrente e rilevante
La distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione costituisce un tema annoso e ricorrente nella giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito. Invero, giudici si sono sovente interrogati sulla linea di confine tra le due figure contrattuali e, soprattutto, sugli indici fattuali e giuridici che permettono di sussumere un determinato rapporto giuridico nell’una o nell’altra categoria.
Tipologia contrattuale e normativa applicabile
La questione è di non poco conto, in quanto la fideiussione è un contratto tipico regolato dal Codice civile, mentre il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico, nato nell’ordinamento tedesco (Garantievertrag), che soggiace solo parzialmente (ed in minima parte) alla disciplina prevista in ambito fideiussorio dagli artt. 1936 e ss. c.c.
Le differenze fondamentali: accessorietà e autonomia
La nota sentenza n. 30509/2010 delle Sezioni Unite ha individuato la causa del contratto autonomo di garanzia nella funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrapposta a quella del contratto di fideiussione, consistente invece nella garanzia dell’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal fideiussore).
Da quanto sopra deriva che il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo, invece, si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Accessorietà e autonomia rappresentano, pertanto, i connotati salienti e distintivi delle menzionate figure contrattuali.
Ciò premesso, la giurisprudenza successiva si è interrogata su quali siano gli indici di fatto che permettono di distinguere tra un contratto autonomo di garanzia e un contratto di fideiussione.
La clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”
Tradizionalmente, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre ritenuto sintomatica dell’autonomia della garanzia la presenza all’interno di un contratto della c.d. clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” (cfr. Cass. n. 27619/2020; Cass. n. 4717/2019). Invero, secondo l’opinione nettamente prevalente tale pattuizione contrattuale sarebbe incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Tale orientamento, tuttavia, è stato posto in dubbio dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 31105 del 4 dicembre 2024, secondo cui “la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola a prima richiesta non è decisiva a stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia”, essendo a tal fine necessario valutare per mezzo di un’indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l’effettiva volontà delle parti nonché lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione.
L’interpretazione giurisprudenziale più recente
La giurisprudenza di legittimità più recente, dunque, attribuisce rilievo massimo alla causa in concreto perseguita dal contratto, con la conseguenza che è doverosa la ricerca della reale volontà delle parti, non assumendo rilievo decisivo il nomen juris che le parti hanno attribuito al rapporto né l’eventuale presenza di clausole che solitamente si ricollegano ad una figura contrattuale piuttosto che all’altra.
Stante tutto quanto sopra considerato, è opportuno che le parti negozino in modo consapevole e, così, lato garantito, è bene tutelarsi prevedendo la possibilità di escutere la garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, anche in caso di opposizione del creditore; al contrario, lato debitore principale, è bene circoscrivere la libertà di escutere la garanzia e optare per una fideiussione vera e propria che non è valida se non è valida l’obbligazione principale.
La distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia non è solo una questione dottrinale, ma un tema con importanti implicazioni pratiche. Per questo, è fondamentale che le parti valutino attentamente i rischi e i benefici di ciascuna soluzione contrattuale, negoziando accordi che proteggano al meglio i propri interessi.