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Appalti e Alea Finanziaria: La Decisione della Cassazione sulle Clausole di Mutuo

È possibile sottoscrivere un contratto d’appalto per la ristrutturazione di un immobile e subordinare il diritto dell’appaltatore al corrispettivo al previo ottenimento di un mutuo bancario da parte del committente?

Tale quesito è stato oggetto di un’interessantissima e recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (ord. del 6 maggio 2024, n. 12115), la quale, ripercorrendo la natura e la funzione del contratto di appalto, ha fornito una corretta e condivisibile risposta.

Il giudizio, conclusosi con la suddetta pronuncia, prende le mosse da un contratto di appalto nel quale le parti avevano stabilito che il diritto al corrispettivo dell’impresa appaltatrice sarebbe stato subordinato alla condizione del preventivo ottenimento di un mutuo bancario da parte del committente.

Il suddetto finanziamento non venne mai accordato e alla richiesta di pagamento avanzata in sede monitoria dall’appaltatore, il committente oppose l’operare della suddetta clausola.

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, diede ragione al committente, giudicando valida ed efficace la suddetta clausola contrattuale, non riscontrando in essa alcun motivo di invalidità e/o inefficacia.  

In buona sostanza, la Corte d’Appello di Palermo si spese a favore della configurabilità di un contratto d’appalto aleatorio, in cui il diritto al corrispettivo può essere, addirittura, escluso al verificarsi (o, nel caso di specie, al non verificarsi) di determinati eventi futuri e incerti prestabiliti dalle parti.

Fortunatamente la Suprema Corte ha censurato tale ricostruzione, ribadendo che  la natura aleatoria è incompatibile con la causa del diritto d’appalto, consistente nella prestazione di un’opera, con organizzazione dei mezzi e assunzione del rischio verso il pagamento di un corrispettivo.

La necessaria onerosità del contratto d’appalto, dunque, costituisce, ad avviso della Cassazione, un ostacolo troppo grande per l’operatività di clausole negoziali che potrebbero escludere il diritto al compenso spettante all’appaltatore.

Si tratta di una pronuncia decisamente condivisibile e basata su elementi marcatamente normativi. La configurazione dell’appalto fornita dal Codice civile, invero, non può che portare ad una siffatta conclusione, posto che eccessivo sarebbe lo squilibrio tra le parti in un ipotetico contratto d’appalto aleatorio: l’appaltatore rischierebbe di trovarsi a compiere, con organizzazione dei mezzi e assunzione dei rischi a proprio carico, un’opera professionale senza certezza alcuna di un corrispettivo e, dunque, a titolo gratuito. 



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