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ANIMALI DOMESTICI – un Curioso Caso di Giurisprudenza

Dalle più recenti stime, in Italia sono presenti circa 60 milioni di animali domestici, fra pesci, uccelli, gatti, cani e piccoli mammiferi: è quindi una naturale conseguenza che anch’essi siano ormai presenti nelle aule dei Tribunali.

Ed infatti, cani, gatti e, in generale, gli animali c.d. “domestici”, oggigiorno, godono di una vera e propria tutela di rango legale, apprestata dalla L. 281/1990, la quale ne riconosce la libertà e la meritevolezza di protezione, specialmente in caso di abbandono.

Un particolare regime legale, poi, è previsto per gli animali domestici che sono di proprietà di un soggetto ben identificato, in quanto la libertà e la predetta meritevolezza di protezione ad essi riconosciuta non esonera il proprietario dall’assunzione di accorgimenti e comportamenti volti a scongiurare che tali animali domestici possano arrecare danno a terzi.

L’art. 2052 c.c., infatti, afferma che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. 

Proprio in applicazione di questo principio, il Tribunale di Bari si è trovato a dover riconoscere una responsabilità del padrone ai sensi e per gli effetti dell’art. 2052 c.c. a fronte del riconoscimento gli escrementi dell’animale domestico come vere e proprie immissioni ex art. 844 c.c., in grado di produrre danni risarcibili in via equitativa (cfr. Tribunale Bari, Sez. III, Sent., 12/04/2006, n. 1029).

Di conseguenza, il proprietario di un animale domestico che non adottasse i necessari accorgimenti per impedire all’animale di recarsi sul fondo del vicino e depositare i propri escrementi, si esporrebbe al rischio di iniziative legali da parte del proprietario del fondo confinante volte a farne valere la responsabilità per i danni arrecati.

Addirittura, la Cassazione ha riconosciuto in un caso (seppur isolato e connotato da peculiarità estreme) la configurabilità del reato di stalking qualora il proprietario, con il preciso intento di arrecare nocumento al vicino, induca ed esorti il proprio animale domestico a sconfinare sul fondo del vicino (Cass. penale, sent. n. 25097 del 2019).

Non resta dunque che prestare attenzione al comportamento dei nostri animali! 



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