AGGIORNAMENTO – SOFT OPT-IN E SERVIZI DIGITALI GRATUITI

AGGIORNAMENTO – SOFT OPT-IN E SERVIZI DIGITALI GRATUITI

Soft Opt-in nei servizi digitali gratuiti: cosa chiarisce la CGUE nella sentenza C-654/23

Con la sentenza pronunciata il 13 novembre 2025 nella causa C-654/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha fornito chiarimenti essenziali in merito all’applicazione dell’art. 13 della Direttiva 2002/58/CE (Direttiva ePrivacy) nel contesto dei servizi digitali gratuiti.

La pronuncia incide significativamente sulla disciplina del marketing diretto e sull’applicabilità dell’eccezione del cosiddetto “Soft Opt-in” (o Soft Spam), legittimando prassi commerciali finora oggetto di incertezza interpretativa.

Tutto nasce in Romania, dove la società Inteligo Media è stata sanzionata dal Garante Privacy locale. La società permetteva agli utenti di registrarsi gratuitamente per leggere notizie, ma inviava loro anche una newsletter quotidiana contenente link a contenuti a pagamento, senza aver richiesto un consenso specifico separato per il marketing.

La questione pregiudiziale posta alla Corte verteva principalmente sul chiarire se la registrazione a un servizio gratuito, con contestuale acquisizione dell’indirizzo di posta elettronica dell’utente, (c.d. modello Freemium), potesse essere equiparata a una “vendita” tale da giustificare il successivo invio di comunicazioni commerciali senza richiedere un nuovo e specifico consenso preventivo (il cosiddetto Soft Spam).

La Corte ha statuito che:

  1. la conclusione di un contratto per la fornitura di un servizio gratuito (quale l’accesso a contenuti editoriali), nel cui ambito l’utente fornisce i propri dati personali, rientra nella nozione di «vendita di un prodotto o servizio» ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, della Direttiva ePrivacy;
  2. conseguentemente, il titolare del trattamento può legittimamente inviare comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi analoghi a quelli forniti, utilizzando le coordinate elettroniche ottenute nel contesto di tale registrazione gratuita. Tale trattamento non richiede il consenso preventivo dell’interessato, a condizione che le coordinate siano state raccolte nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che venga garantito all’interessato il diritto di opporsi (opt-out) in modo semplice e gratuito al momento della raccolta e in occasione di ogni successivo invio;
  3. da ultimo le newsletter contenenti sia informazioni generali, sia messaggi promozionali devono essere qualificate integralmente come marketing diretto. Pertanto, esse ricadono nell’ambito di applicazione della normativa citata e necessitano di base giuridica idonea (consenso o, nel quadro del soft opt-in, legittimo interesse).

Alla luce di tale giurisprudenza, le organizzazioni che operano online possono rivedere le proprie strategie di contatto come segue:

  • legittimità dell’upselling nel modello Freemium: è legittimo inviare offerte di upselling (passaggio a servizi a pagamento) agli utenti registrati gratuitamente, senza la necessità di acquisire un consenso marketing separato, purché vi sia analogia tra i servizi;
  • revisione delle Informative Privacy: è necessario assicurarsi che l’informativa resa al momento della registrazione espliciti chiaramente che l’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per l’invio di comunicazioni commerciali su servizi analoghi, fatto salvo il diritto di opposizione;
  • gestione dell’opt-out: il meccanismo di disiscrizione (link unsubscribe) deve essere funzionale, immediato e presente in ogni singola comunicazione inviata, pena l’illiceità del trattamento.

In conclusione, la pronuncia C-654/23 riduce gli oneri di conformità per le aziende operanti con modelli ibridi (base gratuita e premium a pagamento), autorizzando la trasmissione di newsletter commerciali all’utenza non pagante in regime di soft opt-in – ovvero in assenza di consenso preventivo – fatto salvo l’obbligo di assicurare idonei meccanismi di disiscrizione.



Lascia un commento