AGGIORNAMENTO – MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
- 29 Maggio 2025
- Posted by: Francesca Zappa
- Categoria: News

Quando può ritenersi validamente esperita la mediazione obbligatoria?
È ormai sempre più frequente il ricorso alla c.d. mediazione, vale a dire la procedura di risoluzione alternativa delle controversie che, in molte materie, è un vero e proprio “passaggio obbligato” per poter poi agire in giudizio.
Ed infatti, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le materie in cui la mediazione è obbligatoria sono le seguenti: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Ma quando si può dire che la mediazione sia stata effettivamente esperita?
Ciò che spesso non è chiaro è quando la mediazione possa essere ritenuta come concretamente conclusa. Può infatti sorgere il legittimo dubbio in merito a cosa si intenda per “esperimento” del procedimento di mediazione: è necessaria una vera trattativa sul merito della controversia? Oppure è sufficiente partecipare al primo incontro e dichiarare di non voler proseguire?
Il chiarimento della Corte di Cassazione
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 8050 del 26 marzo 2025, ha chiarito che il procedimento di mediazione obbligatoria si considera validamente esperito anche se, al termine del primo incontro, le parti dichiarano di non voler proseguire nella procedura.
L’obbligatorietà della mediazione, infatti, non si traduce in un obbligo di raggiungere un accordo, ma piuttosto di avviare un’occasione istituzionale di possibile conciliazione prima di adire l’autorità giudiziaria.
Il riferimento normativo: art. 8 D.Lgs. 28/2010
Tale orientamento si fonda sull’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010, che prevede che durante il primo incontro il mediatore informi le parti sulla funzione e le modalità della mediazione, invitandole ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura — non già a proseguirla obbligatoriamente o a raggiungere un accordo.
Accesso alla giustizia e semplificazione
La Corte ha inoltre sottolineato che richiedere alle parti di proseguire oltre il primo incontro per ritenere validamente esperita la mediazione renderebbe eccessivamente complesso l’accesso alla tutela giurisdizionale, andando contro i principi di efficienza e ragionevolezza.
In conclusione, la partecipazione al primo incontro di mediazione, anche se seguita da una dichiarazione di non voler proseguire oltre, è sufficiente per considerarsi adempiuto l’obbligo previsto dalla legge.