APPROFONDIMENTO – SPESE RIFACIMENTO MURO DI CONFINE

APPROFONDIMENTO – SPESE RIFACIMENTO MURO DI CONFINE

Muro di confine tra proprietà private: a chi spettano le spese di rifacimento?

Una guida per orientarsi tra presunzioni legali, pioventi, sporti e strumenti alternativi alla causa

Accade più spesso di quanto si pensi che, nei rapporti fra vicini, ci si trovi a contendere in merito alle spese, alla proprietà e alla gestione del muro che separa due proprietà.

Basti pensare al muro che divide due cortili vicini, o al muro di uno stabile che confina con un cortile o posti auto del palazzo vicino.

Ebbene in questi casi, prima di rivolgersi ad un avvocato per comprendere a chi spetti sostenere le spese di rifacimento, spesso ingenti, basta conoscere talune disposizioni del codice civile.

Invero, la regola generale in punto di suddivisione delle spese di rifacimento dei muri è regolata dagli artt. 880 e 881 c.c. Tal ultima disposizione di legge prevede una presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio tra campi, cortili, giardini od orti in capo al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente. Stesso discorso vale in caso di presenza di sporti (cornicioni, balconi, ecc.) che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro.

In caso contrario, ossia laddove non sussistessero pioventi o sporti di cui sopra, vale invece la presunzione di cui all’art. 880 c.c., secondo cui il muro divisorio (salvo prova contraria) è da considerarsi proprietà comune dei fondi divisi, con la conseguenza che ciascuno di essi dovrà farsi carico delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso.

Alla luce del particolare tecnicismo delle norme in materia, è dunque importante esaminare le caratteristiche del muro di cui si contende, anche onde valutare la presenza o meno degli elementi architettonici di cui sopra.

Nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo in merito alla corretta ripartizione delle spese, non resterà che rivolgersi al proprio difensore di fiducia, così da trovare un accordo bonario ed evitare i costi e le lungaggini derivanti da un giudizio.

Il suggerimento è quello di valutare l’instaurazione di un procedimento per la risoluzione delle controversie come, ad esempio, la negoziazione assistita o la mediazione.

Nella prima ipotesi, la trattativa per trovare un punto di incontro avverrebbe unicamente alla presenza dei legali delle parti e dei rispettivi assistiti e l’accordo raggiunto sarebbe vincolante per quanto ivi statuito.

Diversamente, la mediazione, pur avendo costi maggiori, si svolgerebbe alla presenza di una parte terza ed imparziale (solitamente, un avvocato o un commercialista), che aiuterebbe le parti a dialogare e a trovare un punto di incontro. Anche in questo caso, l’eventuale accordo sarebbe effettivamente vincolante fra le parti, al pari di una sentenza.

In entrambi i casi, le tempistiche per ottenere un accordo, e dunque provvedere alle riparazioni necessarie, sarebbero ben inferiori rispetto a quelle di un giudizio ordinario che, a tutto voler concedere, potrebbe durare per diversi anni.



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