APPROFONDIMENTO – DISTACCO DAL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
- 10 Settembre 2025
- Posted by: Francesca Zappa
- Categoria: News

Impianto di riscaldamento condominiale e diritto al distacco del condomino: regole e limiti
Accade sempre più spesso che, all’interno di un condominio dotato di riscaldamento centralizzato, uno o più condòmini manifestino la volontà di procedere al distacco dall’impianto condominiale, per poter poi installare nella propria abitazione un impianto di riscaldamento autonomo.
Le motivazioni possono essere le più disparate, ivi compreso il possibile risparmio energetico e l’adattamento alle proprie esigenze personali.
Detta possibilità è un vero e proprio diritto del condominio: l’art. 118, co. 4, infatti, stabilisce che “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.
Prosegue però la norma stabilendo che in questo ultimo caso, “il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
In sostanza, ciò che emerge dal testo di legge è che il distacco del condomino è legittimo solo se viene dimostrata l’assenza di squilibri termici pregiudizievoli per la regolare erogazione del riscaldamento e la sicurezza dell’impianto e aggravi di spesa per i restanti condomini.
La giurisprudenza maggioritaria, poi, completa detta previsione sottolineando che la prova dell’assenza di controindicazione può avvenire in modo certo unicamente tramite la produzione di specifica documentazione tecnica a firma di un perito termotecnico abilitato (cfr. Cass. Civ., sent. 31 agosto 2023, n. 25559).
Posto quanto sopra, in ogni caso, il condomino che effettua il distacco deve comunque pagare le spese per la manutenzione straordinaria e la conservazione dell’impianto e deve contribuire ai costi del cd. consumo involontario, vale a dire il consumo conseguente alle dispersioni di calore che sono connesse al processo energetico della fornitura di acqua calda che attraversa la conduttura condominiale.
Non vi è dunque alcun dubbio che la tematica, molto attuale, debba essere affrontata con attenzione, così da evitare contrasti da condominio e singolo condòmino ed evitare di dover procedere giudizialmente, previa instaurazione di un procedimento di mediazione.