ASSICURAZIONE E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO

ASSICURAZIONE E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO

La prova spetta alla compagnia

Cassazione civile, ordinanza n. 22300/2026

Con l’ordinanza n. 22300 del 29 giugno 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla ripartizione dell’onere della prova nei contratti di assicurazione, chiarendo a chi spetti dimostrare l’esistenza e l’applicabilità delle clausole che escludono determinati danni dalla copertura assicurativa.

La questione assume particolare rilevanza nei casi in cui la compagnia neghi l’indennizzo sostenendo che il danno, pur astrattamente riconducibile ai rischi assicurati, rientri in una specifica ipotesi di esclusione prevista dal contratto.

La vicenda trae origine dalle infiltrazioni verificatesi in un appartamento a causa del deterioramento di una tubazione condominiale. Gli accertamenti tecnici avevano individuato la causa delle infiltrazioni nello stato di vetustà e ammaloramento della colonna di scarico comune.

La proprietaria dell’immobile aveva quindi agito nei confronti del condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Quest’ultimo, a sua volta, aveva chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, chiedendo di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche della controversia.

La compagnia aveva tuttavia contestato l’operatività della garanzia, sostenendo che la polizza coprisse esclusivamente i danni derivanti dalla rottura accidentale delle tubazioni, con esclusione di quelli riconducibili a fenomeni di usura o vetustà.

Il Tribunale aveva accolto la domanda del condominio nei confronti dell’assicurazione, rilevando che la compagnia non aveva dimostrato l’esistenza della clausola contrattuale sulla quale fondava il proprio rifiuto di indennizzo. La decisione era stata successivamente riformata dalla Corte d’appello, che aveva ritenuto non provata l’operatività della copertura assicurativa.

La controversia è così giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se spettasse all’assicurato dimostrare che il danno rientrava nella garanzia oppure alla compagnia provare l’esistenza della clausola che ne escludeva l’indennizzabilità.

Nell’affrontare la questione, la Suprema Corte ha anzitutto richiamato la distinzione tra i rischi generalmente coperti dalla polizza e quelli che, pur rientrando astrattamente nella garanzia, vengono esclusi attraverso specifiche previsioni contrattuali.

Si tratta delle cosiddette clausole di delimitazione del rischio, mediante le quali le parti stabiliscono che determinati eventi, sebbene riconducibili alla categoria generale dei rischi assicurati, non danno diritto all’indennizzo.

Nel caso esaminato, ad esempio, la polizza prevedeva una copertura per i danni da acqua, mentre la compagnia sosteneva che fossero esclusi quelli derivanti dal deterioramento delle tubazioni.

Secondo la Cassazione, tale distinzione assume rilievo non soltanto ai fini dell’interpretazione del contratto, ma anche sotto il profilo della distribuzione dell’onere della prova.

L’assicurato è infatti tenuto a dimostrare che l’evento dannoso rientra nella categoria generale dei rischi garantiti dalla polizza, trattandosi di un fatto costitutivo del proprio diritto all’indennizzo. Non è invece tenuto a provare anche l’assenza di eventuali clausole che limitino la copertura.

Diversamente, qualora la compagnia intenda negare l’indennizzo invocando una specifica clausola di esclusione, spetta a quest’ultima dimostrarne l’esistenza e il contenuto, nonché la sua concreta applicabilità al danno verificatosi.

La ragione risiede nella natura stessa della clausola di delimitazione del rischio, che costituisce un fatto impeditivo della pretesa dell’assicurato. Trova pertanto applicazione il principio generale previsto dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi, mentre chi ne contesta l’esistenza sulla base di circostanze impeditive deve dimostrare i fatti posti a fondamento della propria eccezione.

Ne consegue che la compagnia assicurativa, per escludere l’operatività della garanzia, deve assolvere un duplice onere probatorio: dimostrare, in primo luogo, l’esistenza della clausola contrattuale che limita la copertura e, in secondo luogo, che il danno concretamente verificatosi rientri nell’ipotesi di esclusione prevista dalla stessa.

Non è dunque sufficiente dimostrare che il danno sia riconducibile a una determinata causa, se non viene prima provato che tale causa sia effettivamente esclusa dalla garanzia assicurativa.

Applicando tali principi al caso concreto, la Suprema Corte ha rilevato che la compagnia non aveva fornito prova dell’esistenza della clausola di esclusione invocata. In particolare, non erano state prodotte le condizioni generali di contratto dalle quali sarebbe dovuta risultare la limitazione della copertura ai soli danni derivanti dalla rottura accidentale delle tubazioni.

Di conseguenza, la circostanza che le infiltrazioni fossero state provocate dall’usura e dalla vetustà della colonna di scarico non poteva, da sola, giustificare il rifiuto dell’indennizzo. In assenza della prova della clausola contrattuale, infatti, non era possibile attribuire a tale circostanza un’efficacia impeditiva del diritto dell’assicurato.

La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso del condominio, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello per un nuovo esame.

La pronuncia ribadisce un principio di particolare rilevanza pratica nella gestione delle controversie assicurative: la compagnia non può negare l’indennizzo limitandosi a richiamare genericamente una clausola di esclusione del rischio, ma deve dimostrarne l’esistenza e la concreta applicabilità.

Ciò non significa, naturalmente, che qualsiasi danno debba considerarsi automaticamente coperto dalla polizza. Resta infatti a carico dell’assicurato la prova che l’evento verificatosi sia riconducibile alla categoria generale dei rischi garantiti. Una volta fornita tale dimostrazione, tuttavia, spetta all’assicuratore provare l’eventuale operatività di specifiche limitazioni contrattuali.

La decisione conferma, quindi, l’importanza di una corretta individuazione delle clausole assicurative e della relativa documentazione, soprattutto quando il rifiuto dell’indennizzo si fondi su esclusioni o limitazioni della garanzia.

In definitiva, la distinzione tra rischio assicurato e rischio contrattualmente escluso incide direttamente sulla ripartizione dell’onere della prova e, conseguentemente, sull’esito della controversia, impedendo che il semplice richiamo a una limitazione contrattuale non dimostrata possa giustificare il diniego della copertura assicurativa.