INTERESSI MORATORI: QUANDO SCATTA IL TASSO MAGGIORATO
- 10 Settembre 2026
- Posted by: Alessandro Cassese
- Categoria: News

Interessi moratori: la Cassazione amplia l’ambito di applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c.
Con l’ordinanza n. 23891 del 22 luglio 2026, la Corte di Cassazione interviene su una questione da tempo discussa in giurisprudenza: gli interessi moratori maggiorati previsti dall’art. 1284, quarto comma, c.c. si applicano soltanto ai crediti di origine contrattuale ovvero possono trovare applicazione ogni volta che in giudizio venga richiesto il pagamento di una somma di denaro, indipendentemente dalla fonte dell’obbligazione.
La Suprema Corte sceglie la seconda soluzione, adottando un’interpretazione ampia della norma e affermando un principio destinato ad avere ricadute che vanno ben oltre il caso esaminato.
Come noto, gli interessi costituiscono un’obbligazione pecuniaria di carattere accessorio, che trae origine e si aggiunge all’obbligazione principale avente ad oggetto una somma di denaro. Quest’ultima, infatti, ai sensi dell’art. 1282 c.c., produce interessi di pieno diritto dalla scadenza, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. La produzione degli interessi opera, dunque, quale effetto naturale dell’obbligazione pecuniaria e prescinde, in linea generale, da una specifica pattuizione delle parti.
L’ammontare degli interessi, e dunque il relativo tasso, è disciplinato dall’art. 1284 c.c. che, al primo comma, individua in via generale il saggio degli interessi legali, determinato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, salvo che le parti abbiano stabilito un tasso diverso. La disposizione prevede, tuttavia, al quarto comma, un regime più oneroso per il debitore: dalla data della proposizione della domanda giudiziale, il saggio applicabile è quello previsto dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La previsione risponde all’esigenza di evitare che il debitore possa trarre vantaggio dalla durata del processo, differendo il pagamento di quanto dovuto a un costo finanziario contenuto.
Proprio con riferimento all’ambito di applicazione di tale disciplina si è sviluppato il contrasto giurisprudenziale oggetto della pronuncia in esame.
La vicenda esaminata dalla Cassazione nasce da un investimento effettuato tramite una società fiduciaria. Un risparmiatore aveva affidato a quest’ultima il proprio patrimonio, che era stato impiegato, per suo conto, nella sottoscrizione di una polizza vita unit linked con una compagnia assicurativa irlandese. I premi versati venivano investiti in fondi e il rischio di mercato restava interamente a carico dell’investitore. Dopo aver subito una perdita significativa, il risparmiatore aveva chiesto in giudizio la nullità del contratto, sostenendo che mancasse il contratto-quadro richiesto dall’art. 23 del Testo Unico della Finanza. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarato la nullità e condannato la compagnia a restituire il capitale investito. In appello, l’investitore aveva chiesto anche gli interessi nella misura maggiorata prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c., ottenendone il riconoscimento.
La compagnia aveva quindi impugnato la decisione davanti alla Cassazione, sostenendo che il tasso maggiorato non fosse applicabile. Secondo la società, infatti, l’obbligo di restituire il capitale non derivava dal contratto, ormai dichiarato nullo, ma dalla legge, quale conseguenza della nullità e, in particolare, dalla disciplina della ripetizione dell’indebito prevista dall’art. 2033 c.c. A suo avviso, quindi, l’art. 1284, comma 4, c.c. avrebbe dovuto applicarsi soltanto ai crediti di origine contrattuale e non anche alle obbligazioni restitutorie.
La Cassazione, tuttavia, non ha condiviso tale impostazione e ha scelto un’interpretazione più ampia della norma. Secondo la Corte, infatti, il tasso maggiorato di cui al quarto comma può essere applicato a qualsiasi domanda giudiziale diretta a ottenere il pagamento di una somma di denaro, indipendentemente dall’origine dell’obbligazione.
In altre parole, basta che si tratti di un’obbligazione pecuniaria ab origine affinché, a decorrere dalla data della domanda giudiziale, siano dovuti gli interessi al saggio di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.
La Corte, in tal modo, pare aver definitivamente superato le interpretazioni più restrittive che limitavano l’applicazione della disposizione alle sole obbligazioni contrattuali o, comunque, alle obbligazioni già liquide o facilmente liquidabili.
La pronuncia assume quindi un rilievo che va oltre il settore degli investimenti. Il tasso maggiorato potrà trovare applicazione, infatti, anche quando la somma richiesta in giudizio non deriva da un contratto, ma da una diversa fonte dell’obbligazione. Rientrano, ad esempio, le domande di restituzione conseguenti alla nullità o all’annullamento di un contratto, quelle di ripetizione dell’indebito e, più in generale, le pretese risarcitorie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
L’interpretazione accolta dalla Cassazione finisce, dunque, per rafforzare e, al contempo, dare piena attuazione alla ratio dell’art. 1284, comma 4, c.c., volta a evitare che le lungaggini del giudizio possano risolversi a vantaggio del debitore. Se, infatti, il tasso maggiorato trova applicazione indipendentemente dalla fonte dell’obbligazione, la durata del processo non può tradursi in un vantaggio economico per chi ritarda il pagamento. Al contrario, il protrarsi della controversia comporta per il debitore un costo crescente, mentre assicura al creditore una più adeguata tutela della propria pretesa pecuniaria.




