DONAZIONE CON RISERVA DI USUFRUTTO
- 15 Luglio 2026
- Posted by: Alessandro Cassese
- Categoria: News

Trasferire la nuda proprietà conservando il godimento del bene
Le recenti notizie di stampa che hanno interessato un noto imprenditore italiano, secondo cui questi avrebbe trasferito al nipote la nuda proprietà di alcuni immobili con riserva di usufrutto in suo favore, hanno riportato all’attenzione uno degli strumenti utilizzati nella prassi per la pianificazione patrimoniale e successoria: la donazione con riserva di usufrutto.
Al di là della vicenda concreta, il caso offre lo spunto per soffermarsi su un istituto che consente di anticipare il trasferimento della proprietà di un bene, mantenendone al contempo il godimento. Si tratta di una soluzione frequentemente adottata per programmare il passaggio generazionale del patrimonio, consentendo al disponente di continuare a utilizzare il bene e a percepirne i frutti sino alla cessazione dell’usufrutto.
Il nostro ordinamento consente, infatti, di scindere la proprietà di un bene in due distinti diritti reali. Da un lato vi è la nuda proprietà, che attribuisce la titolarità del bene; dall’altro l’usufrutto, disciplinato dagli artt. 978 e ss. c.c., che conferisce il diritto di godere della cosa e di trarne ogni utilità che essa può offrire, nel rispetto della sua destinazione economica.
Nel caso di un immobile, l’usufruttuario può abitarlo, concederlo in locazione e percepirne i relativi canoni, mentre il nudo proprietario consegue la piena disponibilità del bene soltanto con l’estinzione dell’usufrutto, che normalmente coincide con la morte dell’usufruttuario. In tale momento non si verifica alcun trasferimento mortis causa del bene: la piena proprietà si consolida automaticamente in capo al nudo proprietario per effetto dell’estinzione del diritto di usufrutto.
La donazione con riserva di usufrutto rappresenta una delle applicazioni più frequenti di tale meccanismo. Attraverso un unico atto notarile, il donante trasferisce immediatamente la nuda proprietà del bene al beneficiario, riservando a sé il diritto di usufrutto vitalizio. Il beneficiario acquista così sin da subito la titolarità del bene, mentre il donante conserva il diritto di abitarlo, di concederlo in locazione e di percepirne i frutti. La riserva, peraltro, può essere prevista anche con diritto di accrescimento in favore di un altro soggetto, generalmente il coniuge, così da garantire la prosecuzione dell’usufrutto sino alla morte del superstite.
L’interesse dell’istituto risiede nella possibilità di anticipare il trasferimento della proprietà, programmando il passaggio generazionale senza che il disponente debba rinunciare alla disponibilità economica del bene. Il futuro assetto proprietario viene definito già durante la vita del donante, mentre alla cessazione dell’usufrutto la piena proprietà si riunisce automaticamente in capo al nudo proprietario, senza che sia necessario alcun ulteriore atto traslativo relativamente al bene già donato.
Tale strumento, tuttavia, non consente di sottrarre il patrimonio alle regole della successione necessaria. La donazione resta infatti soggetta alla disciplina posta a tutela dei legittimari: ove ecceda la quota disponibile, potrà essere assoggettata all’azione di riduzione e agli altri strumenti apprestati dall’ordinamento. Parimenti, nei rapporti tra coeredi, la liberalità potrà rilevare ai fini della collazione e della riunione fittizia, istituti funzionali alla verifica del rispetto delle quote di riserva.
La donazione con riserva di usufrutto non costituisce, dunque, uno strumento per eludere la disciplina successoria, bensì una modalità di anticipazione del trasferimento patrimoniale che si inserisce nel sistema delineato dal codice civile. La sua efficacia dipende da un’attenta pianificazione, che tenga conto della composizione del patrimonio, della situazione familiare, della presenza di legittimari e degli obiettivi perseguiti dal disponente. Solo una valutazione preventiva di tali elementi consente di utilizzare l’istituto in modo realmente efficace, coniugando le esigenze di programmazione del passaggio generazionale con il rispetto delle tutele previste dall’ordinamento.




