APPROFONDIMENTO – DANNI DA ANIMALI E CONCORSO DI COLPA
- 11 Marzo 2026
- Posted by: Alessandro Cassese
- Categoria: News

Danno cagionato da animali e concorso di colpa del proprietario: la posizione del Tribunale di Milano
Con la sentenza n. 993/2026 il Tribunale di Milano si è pronunciato su un caso di responsabilità civile derivante dall’interazione tra due cani, offrendo spunti di interesse sia sotto il profilo sostanziale (con riferimento all’applicazione dell’art. 2052 c.c.) sia sul piano processuale.
La vicenda prendeva avvio da una situazione apparentemente ordinaria.
Due cani si trovavano liberi nel giardino privato dell’abitazione di Caia e giocavano tra loro mentre i rispettivi proprietari conversavano poco distanti, sulla veranda dell’immobile. Nel corso del gioco, il cane di Caia appoggiava le zampe anteriori sul dorso del cane di Mevia e, nel movimento, lo spingeva verso la rampa di scale che dalla veranda conduceva al piano interrato dell’abitazione. Il cane di Mevia, un cucciolo, cadeva lungo la scala e riportava la frattura del femore, lesione che rendeva necessario un intervento chirurgico.
A seguito dell’accaduto, Mevia agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ritenendo Caia responsabile ai sensi dell’art. 2052 c.c., norma che pone a carico del proprietario dell’animale una responsabilità per i danni da questo cagionati. La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava tuttavia ogni addebito, sostenendo che l’evento fosse in realtà riconducibile al comportamento istintivo del cucciolo di proprietà dell’attrice. Secondo tale ricostruzione, l’animale si era avvicinato spontaneamente alla soglia della rampa di scale durante il gioco e, in modo autonomo, aveva perso l’equilibrio cadendo. In questa prospettiva, la responsabilità dell’accaduto avrebbe dovuto essere imputata alla stessa Mevia, che non avrebbe esercitato un adeguato controllo sul proprio cane.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria, ma ha al contempo individuato un concorso di colpa della stessa attrice. Dagli accertamenti svolti emergeva infatti che il cane ferito era, all’epoca dei fatti, un cucciolo e che si trovava per la prima volta nel giardino della convenuta, dove incontrava per la prima volta gli altri cani presenti. Inoltre, mentre gli animali giocavano, Mevia conversava sulla veranda con il marito e con la stessa Caia e si trovava a una distanza di circa due metri dalla rampa di scale, chiaramente visibile e descritta in sentenza come “un buco senza protezione che va giù”.
In un simile contesto, osserva il Tribunale, era ragionevole prevedere che il comportamento dei cani durante il gioco (tanto più trattandosi di animali che non si erano mai incontrati prima) potesse risultare imprevedibile e difficilmente controllabile, con il rischio di creare una situazione di pericolo per il cucciolo.
Proprio alla luce di tali circostanze, il giudice richiama il principio di autoresponsabilità, ritenendo che Mevia avrebbe dovuto adottare una condotta più prudente e vigilare con maggiore attenzione sul proprio animale durante l’interazione con l’altro cane in un ambiente per lui nuovo. Da ciò deriva il riconoscimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., di un concorso di colpa dell’attrice nella misura del 50%, con conseguente riduzione in pari misura del risarcimento spettante.
Quanto alla liquidazione del danno, Mevia aveva chiesto sia il ristoro del danno non patrimoniale (dedotto come sofferenza morale e stress derivanti dall’incidente occorso al proprio animale) sia il rimborso delle spese sostenute per le cure veterinarie, l’intervento chirurgico, i farmaci e per l’acconto versato per una vacanza estiva poi non effettuata.
Il Tribunale ha osservato che il danno non patrimoniale derivante dal pregiudizio arrecato a un animale d’affezione è, in astratto, configurabile, in quanto espressione del diritto dell’individuo alla tutela della propria sfera affettiva e relazionale. Tuttavia, tale voce di danno deve essere adeguatamente provata, con specifico riferimento all’intensità del legame con l’animale, alla sofferenza morale patita e alla concreta entità del turbamento subito. Nel caso di specie tali elementi non risultavano dimostrati e, per tale ragione, la domanda è stata rigettata sotto questo profilo. Diversa la valutazione in relazione al danno patrimoniale relativo alle spese veterinarie, che risultavano documentate; tuttavia, i pagamenti erano stati effettuati tramite un conto corrente cointestato a Mevia e a Sempronio. Applicando il principio secondo cui le somme giacenti su un conto cointestato si presumono appartenere ai titolari in parti uguali, il Tribunale ha ritenuto che le spese dovessero considerarsi sostenute da Mevia solo nella misura del 50%. Su tale importo è stata poi applicata l’ulteriore riduzione derivante dal concorso di colpa dell’attrice, anch’esso determinato nella misura del 50%.
La decisione evidenzia come, anche nell’ambito della responsabilità per danni cagionati da animali, il comportamento del danneggiato e il dovere di vigilanza sul proprio animale possano incidere in modo significativo non solo sull’accertamento della responsabilità, ma anche sulla concreta determinazione del risarcimento




