APPROFONDIMENTO – GRATUITÀ DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

APPROFONDIMENTO – GRATUITÀ DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La legittimità della clausola statutaria in materia di gratuità della carica di amministratore

Con la sentenza n. 825 del 30 gennaio 2025, il Tribunale di Milano ha affermato la legittimità della clausola statutaria che prevede la gratuità della carica di amministratore nelle società di capitali.

Secondo il Tribunale meneghino, dagli articoli 2364, co. 1, n. 3) e 2389 c.c., che attribuiscono all’assemblea dei soci o al contratto sociale la competenza a determinare il compenso spettante agli amministratori, non deriverebbe la necessaria onerosità della carica. Tale materia può infatti essere liberamente derogata dalla volontà dei soci, i quali possono legittimamente decidere di prevedere la gratuità dell’incarico sia nell’ambito dello statuto, sia in sede assembleare.

Il principio si fonda sulla particolare natura del rapporto che lega l’amministratore alla società: un rapporto di immedesimazione organica che, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, non è assimilabile a quello di prestazione d’opera o di mandato. Pertanto, allo stesso non trova applicazione né l’articolo 36 Cost., a tutela del diritto alla retribuzione, né l’articolo 409, n. 3, c.p.c., a disciplina delle controversie di lavoro nell’ambito dei rapporti di collaborazione che si concretizzano nella prestazione di un’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

Ne consegue che la clausola statutaria che prevede la gratuità delle funzioni di amministratore è da ritenersi pienamente valida e conforme alla legge, anche in deroga ai richiamati articoli 2364 e 2389 del Codice civile.

Nella definizione del regime di compenso dell’amministratore assume in sintesi un rilievo decisivo la volontà dei soci e, come nel caso in analisi, il contenuto dello statuto societario, al quale l’amministratore, accettando la nomina, aderisce integralmente.



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